Amianto alla centrale Enel di Turbigo, tutti assolti: "Mancano prove di responsabilità"

Le motivazioni del giudice: "Non c'è alcuna prova scientifica che la protrazione all'esposizione abbia accelerato la morte degli 8 operai"

La centrale di Turbigo

La centrale di Turbigo

Turbigo (Milano), 25 maggio 2015 - Sono stati assolti il 28 febbraio scorso perchè "non è possibile affermare che l'esposizione patita dalle persone offese, nello specifico periodo di tempo nel quale i singoli imputati sono stati 'garanti' della loro salute, sia stata causalmente rilevante nel determinare il processo". Così il giudice Beatrice Secchi motiva l'assoluzione dei quattro manager dell'Enel (altri due sono morti nel corso del procedimento) imputati di omicidio colposo in relazione alla morte di 8 operai della centrale di Turbigo, in provincia di Milano. Il ragionamento del giudice parte dalla "certezza" che "le persone offese sono morte a causa di mesotelioma pleurico contratto nel corso della loro vita presso la centrale Enel di Turbigo". Tuttavia, sarebbero stati esposti all'amianto "a causa delle cautele gravemente lacunose adottate in centrale" prima che gli imputati assumessero una posizione manageriale. E non c'è alcuna prova scientifica che la "protrazione all'esposizione" abbia accelerato la loro morte.

I lavoratori deceduti, sottolinea il giudice, avevano gia' inalato amianto "nella prima parte della loro vita lavorativa", dalla fine degli anni '50 alla meta' degli anni '70. "Nel luglio 1980", scrive il giudice, "l'iniziazione del processo carcinogenetico" era "già sicuramente avvenuta per tutte le persone offese" mentre "non è noto quanto duri il periodo durante il quale il tumore si sviluppa e diventa autosufficiente e irreversibile". "Questo giudice - si legge nel documento - ritiene di dover affermare che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito la prova dell'esistenza di una legge scientifica che comprovi l'esistenza di una effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione. Se non è nota la durata del periodo di induzione e se - come nel caso qui in esame - si discute della responsabilità penale dei soggetti che hanno assunto posizioni di garanzia quando gia' il lavoratore era stato esposto per anni, e' estremamente problematico (se non impossibile) stabilire se l'esposizione patita dal lavoratore nel periodo di tempo nel quale l'imputato rivestiva il ruolo di garante sia stata causalmente rilevante nel determinare la malattia". Secondo i giudici, "la storia del mesotelioma è ancora in gran parte ignota e dunque quello che si sa non appare sufficiente in questa sede ove devono ovviamente chiedersi certezze caratterizzate da elevata probabilità logica".

fonte Agi