
L’ente deve provvedere alla rendicontazione entro un anno dall’incasso
L’obbligo di rendicontazione del 5×1000 è stato introdotto dalla legge finanziaria del 2008 e poi confermato dal d.p.c.m. del 23 aprile 2010 le cui misure, recepite dal D.L. 40/2010, sono attualmente in vigore. Il d. lgs. 111/2017, nell’ambito della Riforma del Terzo Settore, ha previsto ulteriori disposizioni che entreranno in vigore con l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Leggendo questa guida scoprirai come assolvere l’obbligo di rendicontazione in base al registro del 5×1000 cui è iscritta la tua organizzazione; ogni registro ha propri formulari e specificità ma vedrai che la procedura non è così complessa come potrebbe sembrare. Quali organizzazioni devono effettuare la rendicontazione del 5x1000? Tutti gli enti sono tenuti a rendicontare l’uso delle somme percepite attraverso il cinque per mille. Per assolvere alla richiesta di rendicontazione le organizzazioni sono chiamate a compilare un rendiconto economico e a presentare una relazione illustrativa delle attività. A seconda dell’amministrazione erogatrice (pubblica amministrazione che gestisce il registro a cui l’ente si iscrive) possono variare le tempistiche e le modalità di presentazione della documentazione richiesta. Le amministrazioni erogatrici La procedura generale di rendicontazione del 5 per mille è uguale per tutte le amministrazioni ma in qualche caso possono essere richieste informazioni aggiuntive. Nella tabella sul sito dell'agenzia delle entrate troverai per ogni registro l’indicazione dell’amministrazione di riferimento per orientarti rispetto alle regole che dovrai seguire in sede di stesura della documentazione. La rendicontazione del cinque per mille è obbligatoria per tutti gli Enti a prescindere dalla lista cui sono iscritti e generalmente segue gli stessi principi. La rendicontazione consiste nella compilazione di un rendiconto che descriva l’uso delle somme ricevute e nella stesura di una relazione illustrativa che approfondisca le attività svolte. Tali documenti devono contenere anche indicazione dell’eventuale accantonamento della somma percepita o di una sua parte. L’ente deve provvedere alla rendicontazione entro un anno dall’incasso; gli enti che hanno percepito più di 20.000 euro sono tenuti a inviare entro il tredicesimo mese dall’incasso il rendiconto all’amministrazione erogatrice. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di conclusione del progetto, in aggiunta al rendiconto e alla relazione illustrativa dovranno essere inviati al Ministero una scheda di rendicontazione delle spese, un abstract dei risultati ottenuti dal progetto ed un elenco delle pubblicazioni scientifiche derivate dallo stesso. Nelle pubblicazioni dovrà essere indicato che il progetto è stato finanziato o co- finanziato con i contributi del 5 per mille.