Teatri e cinema restano chiusi. Tar del Lazio non sospende il Dpcm: la salute è primaria

Respinta la richiesta presentata dal Franco Parenti di Milano. Le misure governative sono "adeguate e proporzionate" alla pandemia sanitaria

Le poltrone desolatamente vuote del Franco Parenti

Le poltrone desolatamente vuote del Franco Parenti

Milano, 26 mazo 2021 - La richiesta arrivava dal Franco Parenti di Milano, ma la riposta del Tar del Lazio è per tutto il territorio nazionale. Non ci sarà infatti nessuna sospensione del Dpcm con il quale il 2 marzo scorso è stata reiterata la sospensione totale degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto nelle zone arancioni e fino al 27 marzo nelle zone gialle, reiterando in questo secondo caso anche il tetto massimo di 200 spettatori e prescrivendo un ulteriore limite massimo di spettatori pari al 25% della capienza autorizzata, indipendentemente dalle effettive dimensioni del teatro e dall'attuazione di tutte le altre misure di distanziamento.Lo stabilisce l'ordinanza con la quale i giudici amministrativi hanno respinto le richieste del Teatro Franco Parenti, istituzione della cultura e dello spettacolo meneghino, diretta da Andrée Ruth Shammah, che si è fatta portavoce delle istanze di un inetro settore rimasto al palo.

Per i giudici "le misure impugnate sono state adottate a seguito di una specifica e articolata istruttoria" e "nell'ambito del sindacato" consentito al giudice amministrativo "le determinazioni assunte non appaiono inficiate da manifesta illogicità e arbitrarietà". Non solo, "le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione ai decreti legge che hanno autorizzato l'emanazione dei Dpcm non appaiono, sulla base dell'analisi propria della fase cautelare, suscettibili di favorevole apprezzamento, tenuto conto che: l'intervento legislativo ricade nella competenza esclusiva dello Stato atitolo di 'profilassi internazionale', che è comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla; a fronte della diffusione del virus Sars-CoV-2 il legislatore è stato chiamato a fronteggiare una emergenza sanitaria di portata mondiale, correlata alla rapidissima diffusione del COVID-19, malattia in grado di compromettere non solo la salute dei singoli individui ma anche di determinare, a causa del rischio di 'sovraccarico' del sistema ospedaliero, un pericolo per l'incolumità pubblica; ciò ha richiesto, a causa della rapidità e della imprevedibilità di espansione del contagio, 'l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire'", scrivono i giudici.

Il Tar del Lazio ritiene anche che le misure del Governo sono state "adottate nel rispetto di principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso". Quindi "a fronte del grave quadro epidemiologico", l'interesse del richiedente, ovvero la ripaertura delle sale da spettacolo, diventa  "recessivo rispetto all'esigenza di tutelare la salute pubblica".

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