Il Tar della Lombardia sulle moschee: libertà di culto

Il monito della giustizia amministrativa: "L’oppressione crea tensione sociale, il pluralismo è democrazia"

Illegittima qualunque discriminazione religiosa, necessarie soluzioni per accordare tutti

Illegittima qualunque discriminazione religiosa, necessarie soluzioni per accordare tutti

Milano, 15 febbraio 2020 - Uno dei 'temi caldi' affrontati ieri dal presidente del Tar, Domenico Giordano, nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario è quello della libertà di culto. In particolare negli ultimi anni, per effetto dell’arrivo in Italia di un numero consistente di immigrati non comunitari (spesso di religione islamica), si è registrato un aumento significativo di ricorsi da parte di associazioni religiose, che reclamano spazi da destinare alla preghiera in modo da favorire un radicamento sul territorio oltre all’integrazione sociale e culturale.

A queste richieste le amministrazioni locali hanno, in alcuni casi, opposto ostacoli a volte si sono appellate ad un potere ampiamente discrezionale, altre volte hanno richiamato esigenze di ordine pubblico e sicurezza. Ieri il monito della giustizia amministrativa è stato molto chiaro e di fatto va letto nella chiave di una apertura alla libertà di culto: "No a qualsiasi discriminazione religiosa". Il riconoscimento del diritto inalienabile alla pratica religiosa non significa soltanto osservare il precetto costituzionale, "ma - spiega il presidente Giordano - porre le condizioni perché in nessun luogo vi siano discriminazioni, costrizioni, ostacoli dettati da motivi religiosi". Il presidente del Tar sottolinea poi la necessità di applicare il cosiddetto "diritto mite" inteso come ricerca di soluzioni che possano comprendere il pluralismo della democrazia previsto dalla Costituzione. Nel suo intervento Giordano ha citato la sentenza della Corte costituzionale del dicembre 2019, con cui la Consulta "in adesione ai dubbi espressi da un’ordinanza di questo Tribunale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni delle legge regionale della Lombardia sulla realizzazione degli edifici di culto.

Come ha dichiarato la presidente della Corte costituzionale, la sentenza - prosegue - riflette l’idea che il terreno dei diritti fondamentali è dominio delle garanzie e la loro violazione è la negazione dei diritti stessi. Un monito necessario a sradicare la convinzione che la ragione politica possa fare premio sui valori fondanti e un richiamo ad una sana concezione di laicità, che tutela una libertà riconosciuta a tutti (il diritto di culto) quale che sia la religione di appartenenza". In questa ottica la sicurezza deve essere armonizzata con il rispetto dei diritti di libertà, nella consapevolezza che diversamente è vissuta come oppressione e rischia di alimentare un clima di tensione sociale.  

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