Quando il vicino è uno stalker Leggi e tutele

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Maria Cristina

Zanni*

Da diversi anni è stato introdotto anche in Italia il reato di atti persecutori, comunemente chiamato stalking. La normativa prevede la punizione di chi, con condotte reiterate, o con minacce o molestie causa un perdurante e grave stato di ansia o di paura tale da determinare un fondato timore per la l’incolumità di una vittima o per quella di un suo caro. Le prime condanne per stalking riguardavano principalmente atteggiamenti di ex partner oppure di chi, invaghito, non accettava di essere respinto. Nel tempo, però, è stato riconosciuto anche il cosiddetto stalking condominiale integrato da tutta quella serie di condotte poste in essere dal vicino di casa molesto. Tali condotte possono essere le più disparate come, ad esempio, tenere il volume del televisore o dello stereo molto alto in piena notte, gettare liquidi scivolosi sui pavimenti, gettare rifiuti dal proprio balcone o lasciare sporcizia davanti all’uscio della vittima. Come tutelarsi? Ci sono tre possibilità : la prima è quella di cercare di risolvere il problema in modo bonario anche grazie alla mediazione dell’amministratore di condominio, la seconda è quella di rivolgersi al questore per ottenere un decreto di ammonimento; la terza è quella di sporgere la querela e chiedere l’intervento della procura perché venga aperto un procedimento penale. Nell’ultimo caso, ovviamente, sarà utile e necessario indicare i nomi di tutti coloro in grado testimoniare sulla condotta del condomino molesto, presentare fotografie o filmati (legittimamente acquisiti). Il tempo a disposizione per presentare la querela è di sei mesi, il doppio del tempo rispetto ad altri reati proprio per la gravità del reato di stalking anche se integrato nel contesto condominiale.

*Avvocato

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