Bando e curriculum fotocopia. Politecnico, annullato il concorso "su misura"

In palio un posto da ricercatore. I giudici: singolare la corrispondenza col Cv del primo classificato

Il Politecnico di Milano

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Bando e curriculum fotocopia

"L’attività di ricerca trova centralità nei temi legati alla rigenerazione architettonica e urbana applicata agli spazi dell’abitare e allo spazio pubblico. Questo interesse, sviluppato in occasione del dottorato, è un filo rosso che prosegue nelle successive ricerche. Forme, usi e spazi dell’abitare contemporaneo, in relazione al recupero edilizio e alla rigenerazione urbana e ambientale". "Verrà dato rilievo agli aspetti del settore concorsuale concernenti i problemi e le tecniche della progettazione contemporanea e delle trasformazioni dell’ambiente, nelle forme della città contemporanea e dei fenomeni che ne hanno determinato evoluzioni e trasformazioni, applicando e sperimentando morfologie e processi per la modificazione delle sue parti". La prima frase è estrapolata dal curriculum vitae di uno dei partecipanti al bando. La seconda è tratta dalla tabella con i parametri scelti per valutare il migliore tra i competitor. I giudici del Tar ci hanno trovato una strana somiglianza, se è vero che nella sentenza hanno scritto: "Del resto è singolare che il criterio in contestazione trovi corrispondenza nel CV prodotto dal vincitore del concorso".

Il Tar

Anche per questo, due giorni fa il Tribunale amministrativo ha annullato tutti gli atti relativi alla gara per un posto da ricercatore a tempo determinato al Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico. Il collegio presieduto da Domenico Giordano ha accolto il ricorso presentato dal candidato Andrea Bulleri (già in passato in causa per motivi identici sia con l’ateneo di piazza Leonardo che con le università di Firenze e Roma 3) e reso inefficaci le delibere di Consiglio di Dipartimento e Consiglio d’amministrazione che hanno dato il via libera alla chiamata del primo classificato.

La vicenda

La storia inizia il 15 gennaio 2021, quando il Politecnico indice una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo pieno. Bulleri si presenta, ma non viene ammesso alla discussione pubblica "all’esito della fase di valutazione dei titoli". A quel punto, si rivolge al Tar, impugnando il decreto direttoriale del 21 luglio 2021 che ha approvato gli atti della procedura selettiva, quello di nomina della commissione e i verbali. Nel ricorso, il legale dell’architetto contesta i parametri di valutazione fissati dalla commissione, maggiormente selettivi e "in contrasto" con l’articolo 24 della legge 240 del 2010 (riforma Gelmini), con gli articoli 6 e 7 del bando pubblico e con l’articolo 7 del Regolamento del Politecnico sul reclutamento dei ricercatori. In particolare, Bulleri mette in dubbio sia il criterio temporale ("Verrà dato rilievo alla continuità e all’intensità dell’attività negli ultimi 5 anni") sia quello che punta a valorizzare "i problemi e le tecniche della progettazione contemporanea e delle trasformazioni dell’ambiente, nelle forme della città contemporanea e dei fenomeni che ne hanno determinato evoluzioni e trasformazioni". Un criterio, quest’ultimo, che sarebbe "in concreto coincidente con l’oggetto dell’attività di ricerca sviluppata da uno dei candidati, poi risultato vincitore, proprio sotto la supervisione della presidente della commissione giudicatrice".

La sentenza

Tesi accolte in toto dal Tar: per i giudici, in primo luogo, limitare la valutazione soltanto al quinquennio precedente "non risponde ad alcun principio logico, né ad alcuna esigenza effettiva dell’amministrazione". Detto altrimenti: "La procedura selettiva deve mirare a selezionare il candidato migliore rispetto al settore concorsuale e al Settore scientifico disciplinare (Ssd) di riferimento, non certo il candidato che dimostra di aver meglio lavorato in un arco di tempo arbitrariamente stabilito".

La difesa del Politecnico

A tal proposito, il Politecnico si è difeso (senza successo) sostenendo che l’obiettivo perseguito era "quello di selezionare un candidato capace di produrre con continuità e intensità prodotti scientifici e attività didattica e di ricerca, dando continuità a quanto già espresso in anni recenti". Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello incentrato sui campi di competenza, il Tribunale ha spiegato che la commissione ha valorizzato solo alcuni elementi del Settore scientifico disciplinare ICAR 14 (Composizione architettonica e urbana). A dispetto di una norma che impone invece di "dare preminenza" al settore concorsuale nel suo insieme, con obiettivi ben precisi: "La finalità di queste disposizioni – chiariscono i giudici prendendo spunto da altri pronunciamenti del 2016 e del 2017 – è da un lato quella di garantire la par condicio e la massima partecipazione dei candidati e da altro lato quella di limitare la discrezionalità dell’Amministrazione nel definire il profilo professionale richiesto ai partecipanti alla selezione, in modo da contrastare il rischio di dar vita ai cosiddetti “bandi fotocopia”, predisposti per favorire determinati concorrenti". Conclusione: tutto da rifare.

 

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