Marina
Martini*
Non c’è nonno o nonna più felice di quello che ha la fortuna di avere un nipote o una nipotina. Spesso l’affetto si traduce in un comportamento più che concreto: l’accompagnamento a scuola o alle attività sportive, il sostegno nei compiti scolastici o molte volte il cucinare i pasti in attesa del rientro dei genitori. Ma cosa accade quando i genitori si separano e i nonni vengono tagliati fuori improvvisamente dalla vita dei nipoti?
Quali sono, cioè, i diritti dei nonni e quali sono i modi per far sentire la propria voce al fine di non spezzare il legame affettivo? La problematica va sicuramente inquadrata nel diritto del minore a
mantenere il più possibile inalterato il proprio modo di vivere nonostante la
rottura del rapporto tra i genitori e nel conseguente diritto a non essere
privato dell’affetto sia della coppia genitoriale che dei nonni. La stessa Corte Europea ha affermato che la vita familiare comprende
almeno i legami con i prossimi congiunti, per esempio quelli tra nonni e nipoti. Tuttavia è innegabile che, al di là delle affermazioni di principio, quando i rapporti familiari si deteriorano, come avviene nel caso di una separazione o di un divorzio, allora uno o l’altro dei genitori possono ostacolare o impedire del tutto le visite rendendo necessario il
ricorso all’Autorità giudiziaria.
In questo caso i nonni che si vedono di fatto negare il diritto di visita nei confronti dei nipoti, potranno ricorrere al giudice (Tribunale per i minorenni del luogo di effettiva residenza del minore) facendo valere
un diritto che trova riconoscimento nell’art. 317-bis secondo il quale gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Quindi i nonni ai quali sia impedito l’esercizio di tale diritto possono ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del nipote affinché
siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.
Questo significa che il giudice, nel decidere se la domanda dei nonni sia o meno meritevole di essere accolta, dovrà valutare unicamente l’interesse
del minore alla ripresa di rapporti accertando se le motivazioni del genitore
che impedisce e nega il diritto di visita abbiano un fondamento o siano solo una conseguenza del contenzioso con l’altro genitore o non abbiano addirittura una finalità punitiva nei confronti dei genitori del partner.
*Avvocato Foro di Milano