ANDREA GIANNI
Cronaca

Nel mutuo spunta il derivato: la banca dovrà risarcire

"Acquisto da 16mila euro nascosto fra le carte". Operaio vince la battaglia legale. L’Arbitro finanziario: operazione nulla perché manca la consapevolezza

Finanza

Milano - Al momento di firmare per un mutuo di 327mila euro da restituire in 15 anni si è trovato davanti a una "notevole mole di documenti", fra cui la carta che a sua insaputa lo avrebbe portato ad acquistare un derivato dal valore di 16.740 euro. Il cliente dell’istituto di credito, un operaio milanese, si è rivolto all’Arbitro per le controversie finanziarie, che gli ha dato ragione.

Banco Bpm, si legge nel provvedimento, dovrà restituire i 16.740 euro già incassati, perché l’operazione sul derivato era "non adeguata al reale profilo del cliente e da questi non compresa e, fondamentalmente, non voluta". L’acquisito del prodotto finanziario, quindi, "deve essere considerato privo di effetti", secondo l’organismo che ha il compito di dirimere controversie tra banche e clienti evitando lunghe e costose cause in Tribunale. "Sottoscrivere un derivato di copertura su un mutuo può essere una forma di tutela ma sicuramente bisogna ben valutare il cliente che si ha di fronte, diversamente l’operazione è del tutto inutile e dannosa, in quanto implica solo un esborso economico", spiega Carmelo Benenti, presidente di Federconsumatori Milano, associazione che ha seguito il ricorso. "Abbiamo già assistito a queste prassi con le assicurazioni sui mutui o con l’acquisto di azioni, che diventavano un obbligo anziché una facoltà – prosegue – questi comportamenti appaiono del tutto illegittimi ed arbitrari se fatti senza una valutazione sui parametri Mifid e sul grado di conoscenza del mercato dell’utenza".

Il ricorso verteva proprio attorno al questionario Mifid, obbligatorio per le banche in base alle norme che tutelano i consumatori, che profila le conoscenze in ambito finanziario del cliente, misurando quindi il suo grado di consapevolezza al momento di acquistare un prodotto. Per la banca le risposte al questionario, raccolte il giorno prima della firma “incriminata“, denotavano un "livello massimo di conoscenza ed esperienza finanziaria" da parte dell’operaio. Per l’arbitro, però, la consulenza non è stata svolta in maniera corretta, ipotizzando una profilatura "dal carattere opportunistico" con l’obiettivo di “forzare la mano“ e piazzare il prodotto che ha la funzione di copertura assicurativa contro il rischio dell’incremento del tasso variabile. Un indizio è anche l’attività lavorativa dell’investitore, operaio, "in aperta contraddizione con il profilo emergente dal questionario". La banca, quindi, "non ha assolto agli obblighi di informazione". Da qui la nullità di un acquisto, nella mole delle carte, fatto con "evidente e chiara inconsapevolezza" da parte del cliente.