
L’articolo del 24 agosto in cui avevamo dato conto dei 104 verbali annullati
Milano - Per Agatha Christie , servono tre indizi per fare una prova. Nel caso della Cassazione, forse bastano due sentenze-fotocopia, emesse a brevissima distanza l’una dall’altra, per segnare una tendenza e un chiaro orientamento giurisprudenziale: gli automobilisti con disabilità non sono obbligati a comunicare a Palazzo Marino la targa dei loro veicoli per poter circolare sulle corsie preferenziali e nelle zone a traffico limitato. E di conseguenza tutte le multe comminate attraverso le telecamere vanno cancellate.
Il primo pronunciamento è di fine agosto: come raccontato dal Giorno , in quell’occasione i giudici avevano dichiarato illegittimi i 104 verbali "collezionati" in appena 35 giorni (tra il 5 febbraio e l’11 marzo 2016) dalla signora M.R., titolare di un contrassegno temporaneo di parcheggio per disabili rilasciato dal Comune di Samarate per il periodo 1° febbraio 2016–1° febbraio 2021. All’epoca, gli ermellini avevano stabilito che l’articolo 381 comma 2 del Codice della strada e gli articoli 11 e 12 del dpr 503 del 1996 "conferiscono all’invalido un diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, con il solo onere di esporre il contrassegno". Tradotto: il principio di subordinare la legittimità della circolazione alla preventiva "registrazione-comunicazione della targa al competente ufficio del Comune di Milano è errato dal punto di vista giuridico".
Il secondo verdetto , datato 27 settembre, non si discosta dal precedente, anzi si fonda sugli stessi concetti. In questo caso, a rivolgersi al giudice di pace è stato il signor R.C., invalido che ha preso 14 contravvenzioni per aver percorso corsie preferenziali con l’auto della moglie, "senza comunicare preventivamente all’amministrazione comunale la targa dell’auto". In primo grado ha avuto ragione, ma nel 2018 il Tribunale ha ribaltato tutto, riconoscendo sì "il pieno diritto per la persona invalida di transitare nelle corsie riservate e nelle ztl con qualsiasi veicolo", ma ritenendo legittimo pure "il “mero obbligo” di preventiva comunicazione della targa nell’ipotesi in cui l’interessato avesse deciso di utilizzare un veicolo diverso da quello (abituale) indicato all’atto del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità comunale". Ora è arrivata la decisione della Cassazione, che ha confermato la linea di un mese fa: "La piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie non tollera limiti o obblighi non previsti dalla legge, ma imposti con ordinanze degli enti locali".