NICOLA PALMA
Cronaca

Milano, in 35 giorni 104 multe alla disabile: la Cassazione annulla tutti i verbali

La targa dell’auto della donna non era registrata nel portale di Palazzo Marino. I giudici: basta il contrassegno

polizia locale

Milano, 24 agosto 2022 - In 35 giorni ha collezionato 104 verbali per aver utilizzato le corsie riservate con la sua auto. Una montagna di contravvenzioni in poco più di un mese. Ora, però, tutte quelle multe sono state di fatto annullate dalla Corte di Cassazione, che con un’ordinanza depositata nei giorni scorsi ha sancito la sostanziale illegittimità delle sanzioni e disposto un nuovo giudizio d’appello che con ogni probabilità ne decreterà la definitiva cancellazione. La storia risale ai primi mesi del 2016: la signora M.R., titolare di un contrassegno temporaneo di parcheggio per disabili rilasciato dal Comune di Samarate per il periodo 1° febbraio 2016–1° febbraio 2021, inizia a percorrere le preferenziali di Milano con la sua macchina, proprio in virtù del pass emesso dall’amministrazione del Varesotto. Peccato che la donna non abbia registrato in tempo (lo farà solo il 21 marzo) la targa della vettura sul portale ad hoc di Palazzo Marino.

Disabile beffata: 104 multe per la stessa violazione

Così tra l’8 marzo e il 20 aprile le recapitano nella cassetta postale 104 verbali relativi alla stessa violazione per il periodo 5 febbraio-11 marzo: l’auto non può circolare sulle corsie riservate. A quel punto, la conducente "stangata" si rivolge al giudice di pace, che nel 2017 accoglie il ricorso, "ritenendo che, a prescindere dalla comunicazione della targa del veicolo autorizzato, la ricorrente, in quanto titolare del suddetto contrassegno, era legittimata al transito nelle corsie riservate". Due anni dopo, il Tribunale ribalta il verdetto, dà ragione al Comune e spiega che in primo grado è stato "erroneamente ritenuto che la ricorrente fosse legittimata a percorrere nel territorio di Milano le corsie riservate ai mezzi pubblici", non considerando "il potere del sindaco" e i provvedimenti che impongono "la preventiva registrazione della targa nel portale del Comune". Ora è arrivata la decisione della Suprema Corte, che ha annullato la sentenza d’appello e disposto un nuovo giudizio.

La Cassazione annulla tutti i verbali

Per gli ermellini, il verdetto ha violato l’articolo 381 comma 2 del Codice della strada e gli articoli 11 e 12 del dpr 503 del 1996, "dal momento che dette norme conferiscono all’invalido un diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, con il solo onere di esporre il contrassegno che denota, per l’appunto, la destinazione del mezzo di servizio della persona disabile (circostanza, questa, che non risulta oggetto di contestazione)". Di conseguenza, "diversamente da quanto opinato dal Tribunale di Milano", il richiamo al potere regolamentare del Comune, che permette di riservare determinate strade alla circolazione di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, "non consente di derogare alle norme imperative" relative al contrassegno".

L'inghippo e la soluzione

Tradotto: il principio di "subordinare la legittimità della circolazione del disabile" alla preventiva "registrazione-comunicazione della targa al competente ufficio del Comune di Milano è errato dal punto di vista giuridico". Del resto, come sottolineato in un’altra recente ordinanza della Cassazione, "non può frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile". Anzi, semmai dovrebbero essere gli enti locali a introdurre "meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione (come ad esempio tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i Comuni attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per gli invalidi".