Casa coniugale in comodato d’uso Diritti e tutele

Migration

Marina

Martini*

Cosa succede se, come accade spesso, i genitori mettono a disposizione del figliofiglia, in occasione del matrimonio, un immobile da adibire a casa

coniugale e lo richiedono indietro? Il presupposto è che non viene chiesto in cambio nessun corrispettivo in

denaro con indubbio vantaggio per gli sposi. L’ipotesi si configura, giuridicamente, come comodato di uso gratuito e presuppone che i proprietari (comodanti) non si privino della titolarità dell’immobile ma che lo mettano a disposizione gratuitamente a favore del

proprio figliofiglia e nuoragenero (comodatari), in funzione della futura vita matrimoniale. Tuttavia cosa accade nel caso in cui la coppia, dopo la nascita dei figli, decida di separarsi?

In questi casi il giudice della separazione o del divorzio è tenuto a prendere una decisione che riguarda l’assegnazione della casa coniugale a favore del genitore presso il quale rimangano collocati i figli minorenni o

maggiorenni ma non autonomi sotto il profilo economico. Il problema che i tribunali hanno dovuto affrontare è se il fatto che la casa sia di proprietà non già di uno o di entrambi i coniugi ma di soggetti terzi

estranei al giudizio, si ponga come ostacolo alla pronuncia di assegnazione o comunque privi di utilità tale pronuncia perché i proprietari (genitorisuoceri), potrebbero comunque richiedere in ogni momento la restituzione della casa di loro proprietà ai coniugi (figliofiglia-generonuora).

È evidente l’importanza della risposta al quesito, poiché il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, insieme a quello che riguarda la corresponsione di un contributo di mantenimento, è la protezione più incisiva che il legislatore ha previsto per la prole. La risposta data dalla giurisprudenza, è che il comodato dell’immobile

deve intendersi a termine anche se implicito: in questo modo i genitorisuoceri potranno chiedere la restituzione dell’immobile solo

dimostrando un bisogno urgente e imprevedibile e ciò ai sensi dell’art. 1809 secondo comma del codice civile.

Al di fuori di questa ipotesi, che dovrà essere rigorosamente provata in un eventuale giudizio, i predetti

non potranno chiedere la restituzione del bene che sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge del proprio figliofiglia, o anche

a questi ultimi.

*Avvocato

è arrivato su WhatsApp

Per ricevere le notizie selezionate dalla redazione in modo semplice e sicuro