
Il consiglio di classe si è riunito il 9 giugno 2021 e ha decretato la non ammissione
Milano, 4 agosto 2025 – Duecentoquaranta secondi possono bastare per decidere il destino scolastico di un alunno. Specie se ha accumulato sei insufficienze.
La pensano così i giudici del Tar che hanno respinto il ricorso dei genitori di uno studente bocciato nel 2021. Stando a quanto emerge, l’adolescente non è stato ammesso alla classe successiva del corso a indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” di un istituto milanese. A quel punto, mamma e papà si sono rivolti al Tribunale per chiedere l’annullamento della decisione del consiglio di classe datata 9 giugno.
In primis, i legali della famiglia hanno paventato la violazione di due circolari ministeriali, nonché delle “disposizioni in materia di valutazione scolastica”. Detto altrimenti: i genitori del ragazzo hanno sostenuto che i prof non avrebbero “tenuto in giusta considerazione la particolarità dell’anno scolastico trascorso, condizionato dalla nota pandemia (da Covid, ndr) e dalla didattica a distanza”. Senza considerare la presunta “disparità di trattamento” con gli alunni dell’anno precedente, che, “a fronte di una sospensione delle lezioni di circa due mesi”, avrebbero usufruito di “una promozione generalizzata”.
E ancora: “18 alunni sono stati valutati in soli 80 minuti, praticamente poco più di 4 minuti per ciascun alunno”. Un dato che, a parere dei ricorrenti, “dimostrerebbe che i docenti sono già arrivati allo scrutinio con i voti definiti, senza alcuna discussione”. Dal loro punto di vista, i giudici hanno avuto gioco facile a ribattere che “lo studente non ha raggiunto la sufficienza in sei (di cui tre fondamentali)” materie e che, “sulla base di tali risultati, il consiglio di classe ha ritenuto – anche bilanciando altri fattori come motivazione, partecipazione, impegno, autonomia e padronanza delle competenze – che non presentasse una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi”.
Riguardo al tempo utilizzato per la bocciatura, il Tar ha chiarito: “Si tratta di un profilo non sindacabile in sede di legittimità, in quanto manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di leggi e regolamenti, dei tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni, né è possibile, di norma, stabilire quali alunni abbiano fruito di maggiore o minore tempo per la valutazione”.