
di Nicola Palma
L’Antitrust ha accertato la presenza di clausole vessatorie nelle condizioni di contratto offerte da Inter e Milan (e da altre 7 società di A) ai tifosi che hanno acquistato abbonamenti o biglietti per il campionato 2019-2020. I club dovranno pubblicare per 30 giorni un estratto dei provvedimenti sui loro siti. Nel caso dei nerazzurri, sono finiti nel mirino tre commi dell’articolo 4 sulle "condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare" delle "condizioni generali di contratto per la tessera del tifoso": il primo spiega che il titolare non avrà diritto a rimborsi in caso di "variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite per motivi derivanti da forza maggiore o da disposizioni degli organismi o delle autorità competenti"; il secondo applica lo stesso principio "in caso di partite disputate presso lo stadio, ma a porte chiuse o a numero di posti ridotto"; il terzo elenca altre tipologie di match, da quelli senza pubblico "per squalifica del campo" a quelli "che non possano disputarsi per ragioni di ordine pubblico".
Chiamata a difendersi, l’Inter ha spiegato che le clausole "non limitano né escludono le azioni o i diritti del consumatore nel caso in cui Fc Inter sia inadempiente per sua colpa ai propri obblighi". E poi ha aggiunto: "La formulazione delle clausole in esame è funzionale a evitare possibili comportamenti abusivi da parte dei sostenitori che si rendessero responsabili di comportamenti violenti o discriminatori tali da determinare la chiusura dello stadio o di alcuni settori dello stesso". Del resto, "il professionista ha la necessità di tutelarsi rispetto a simili episodi anche alla luce dell’attuale sistema di giustizia sportiva, che sanziona le società calcistiche a prescindere dalla loro colpevolezza". Una linea confermata dalla Figc, che ha messo in guardia: "Un’eventuale dichiarazione di vessatorietà delle clausole contrattuali in questione, unitamente all’imposizione alle società di riconoscere il diritto al rimborso, potrebbe indurre il legislatore federale a rivedere il sistema sanzionatorio". Tesi respinte dall’Antitrust: "Le clausole in esame da un lato hanno l’effetto di penalizzare in maniera indiscriminata tutta la platea degli spettatori per responsabilità che gravano eventualmente su una parte minoritaria di tifosi; dall’altro sottraggono il soggetto che organizza l’evento alle responsabilità che gli competono nella prevenzione di eventi contrari all’ordine pubblico". Discorso diverso per il Milan, a cui sono state contestate due clausole su mancati rimborsi per variazioni delle date delle gare e per spese sostenute per spostarsi in caso di campo neutro. Il club di via Rossi ha fatto sapere di aver modificato quei parametri per la stagione in corso.