Banksy è un marchio, guerra alla mostra di Milano

Lo street-artist tutelato come la Coca-Cola. Il Tribunale gli dà ragione: via gomme, agende e firme

La mostra di Banksy a Milano

La mostra di Banksy a Milano

Milano, 22 febbraio 2019 - Banksy è un marchio come Coca Cola e Nutella. Non solo perché il nome dell’artista e writer inglese senza identità, passato dalla street-art ai musei, è ormai un brand di successo riconosciuto in tutto il mondo e non solo dell’arte. Ma anche perché il nome “Banksy” è stato depositato e registrato presso un apposito ufficio londinese ed è quindi di per se stesso tutelato giuridicamente. Tanto che il misterioso artista (o meglio la società di diritto inglese che agisce in suo nome) ha fatto causa agli organizzatori della mostra non autorizzata e di grande successo The art of Banksy. A visual protest - che il Mudec, Museo delle culture ospita fino al 14 aprile - riuscendo a far ritirare per ordine del tribunale tutti gli oggettini messi in vendita al bookshop su cui figura per appunto il nome dell’artista.

«Non pare in effetti contestabile - scrive il giudice Claudio Marangoni, presidente della sezione specializzata in materia d’impresa - che l’apposizione su tale materiale del segno “Banksy” oggetto della registrazione (...) risulti eseguita in violazione dei diritti derivanti da tale marchio (...) posto che l’apposizione di tale segno a prodotti del tutto generici e di comune consumo» rende evidente che è appunto «la sola apposizione del nome» a renderli appetibili sotto il profilo commerciale. Il tribunale ha deciso diversamente per le riproduzioni dei due lavori esposti forse più celebri di Banksy: la “bambina con il palloncino rosso” e il “lanciatore di fiori”, pure tutelati dalla registrazione del marchio. Secondo il giudice, in quanto opere d’arte non possono essere protette come marchi dato che il suo autore avrebbe tutti i diritti su quelle immagini, se solo si rivelasse in base alle norme esistenti in materia di diritto d’autore. «La decisione del tribunale è inappuntabile in base alle norme che vedono camminare il diritto d’autore e il diritto industriale che tutela i marchi su due piani paralleli», osserva l’avvocato Gloria Gatti esperta di diritto dell’arte.

«A me pare, semmai, che anche l’attività di merchandising effettuata in un contesto culturale pubblico potrebbe essere ritenuta attività in senso lato culturale e quindi non sanzionabile – osserva ancora –, posto che serve a sostenere finaziariamente il progetto culturale». Una decisione, quella emessa dal tribunale civile a proposito di “Banksy” come marchio, che ha suscitato un certo clamore nel mondo artistico. Lui del resto è da sempre personaggio enigmatico che ha fatto dell’anonimato un elemento decisivo del suo modo di comunicare e in fondo del suo essere artista capace di affrontare con ironia e leggerezza temi dei più impegnativi come la guerra, la repressione, lo sfruttamento delle risorse umane e ambientali. «Però – conclude l’avvocato Gatti – resto dell’idea che sia opinabile consentire di utilizzare ambiguamente il marchio “Banksy” per sfuggire a certi limiti del diritto d’autore come quello dell’anonimato e della durata, ad esempio, che dopo 70 anni dalla morte dell’artista rende del tutto libero l’utilizzo delle immagini delle opere d’arte. Con il meccanismo del marchio che può essere rinnovato, invece, la tutela può prolungarsi».

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