Per la Cassazione, le multe dell’autovelox di viale Testi a Milano sono illegittime. Perché? L’apparecchio che fotografa chi supera il limite dei 50 chilometri orari lungo l’arteria che collega Milano all’hinterland nord non è mai stato omologato, ma solo approvato. C’è di più: il modello contestato, denominato T-Exspeed V 2.0, è lo stesso finito nel mirino della Procura di Cosenza, che lunedì scorso, su mandato del gip del Tribunale calabrese, ha sequestrato i dispositivi in diverse Regioni proprio per la mancata omologazione e per l’assenza del prototipo del sistema di rilevamento.
Ma questa (al momento) è un’altra storia, anche perché a queste latitudini non è stato eseguito alcun provvedimento: dal Comune si limitano a far notare di aver acquistato il sistema secondo le norme e con le relative certificazioni scritte. Per adesso, restiamo al recentissimo verdetto della Suprema Corte, che ha annullato una contravvenzione da 184,56 euro comminata all’avvocato Federico Rodolfo Masera dello studio 2Law il 19 dicembre 2018. Quel giorno, alle 16.20, il legale passa in moto sotto l’autovelox posizionato all’altezza del palo luce 11, direzione periferia. Velocità: 72 chilometri orari, 22 più del limite massimo.
Poco più di un mese dopo, il 28 gennaio 2019, Masera riceve il verbale e decide di impugnarlo al giudice di pace, concentrandosi su un aspetto: “L’apparecchiatura elettronica denominata T-Exspeed V 2.0 non risulta aver ottenuto l’omologazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico, ma solo un’approvazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture mediante determine dirigenziali”.
Di contro, i legali di Palazzo Marino depositano quelle determine dirigenziali del Mit, “confermando l’avvenuta approvazione dell’apparecchiatura utilizzata, in luogo dell’omologazione, e affermando che i due termini vengono utilizzati dal Codice della Strada quale sinonimi”. Non la pensa così il giudice di pace Rossella Barbaro, che il 6 febbraio 2020 annulla la multa, sostenendo che, al netto della confusione “esegetica” generata dal legislatore in alcuni casi, l’articolo 142 del Codice della strada è chiarissimo al comma 6: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.
A sostegno di questa tesi, il giudice porta il testo dell’articolo 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, che prevede due commi differenti, il 2 e il 3, rispettivamente per l’omologazione e per l’approvazione del Ministero dei Lavori pubblici. Conclusione: ricorso accolto, ma spese compensate per “gravi motivi dati dalla legislazione non sempre chiara e dalle errate interpretazioni fornite dai Ministeri”.
Finita? No, perché il Comune impugna la sentenza. E il giudice del Tribunale civile Angelo Claudio Ricciardi decreta il ribaltone il 31 dicembre 2021, sostenendo che “omologazione e approvazione” costituiscono sì “l’esito di procedimenti diversi”, ma che “la differenza tra gli stessi non esclude in sé la possibilità di avvalersi dell’uno o dell’altro ai fini del controllo in merito al rispetto dei limiti di velocità”. Vittoria del Comune e spese a carico di Masera. L’avvocato va in Cassazione e ha ragione in via definitiva: “È illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale”.
“L’impianto di viale Testi ha l’autorizzazione del Ministero, e finora in Tribunale abbiamo sempre vinto – riflette l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli –. Un articolo del Codice della strada equipara autorizzazione e omologazione, un altro parla solo di omologazione. Una circolare del Ministero dell’Interno conferma equiparazione tra autorizzazione e omologazione. Quindi, noi stiamo applicando il Codice della strada, anche come interpretato da una circolare ministeriale”. Detto questo, “in questi anni il Ministero non ha mai definito la procedura per l’omologazione, quindi di fatto esiste solo il percorso per l’autorizzazione. Da più di due anni, l’Anci evidenzia il problema, ma il Ministero non interviene in nessun modo”.