Caso Tamoil, il gup: da ex vertici condannati indifferenza per bene protetto e calcolo aziendale

E' il giorno delle motivazioni della sentenza per il caso Tamoil a Cremona

Il magistrato Guido Salvini in un'immagine d'archivio (Ansa)

Il magistrato Guido Salvini in un'immagine d'archivio (Ansa)

Cremona, 16 febbraio 2015 - Oggi è il giorno delle motivazioni della sentenza per il caso Tamoil a Cremona. Secondo quanto scritto dal gup Guido Salvini, da parte degli ex vertici della Tamoil di Cremona per aver inquinato i terreni vicino all'argine del Po - in cui si trovano circoli creativi con piscine e attrezzature sportive - vi è stata «l'indifferenza per il bene protetto» e «il calcolo anche "aziendale"». Hanno infatti ottenuto un «utilità economica» derivata «dallo spalmare su oltre 13 anni lavori che avrebbero dovuto essere svolti con urgenza».

Il gup di Cremona Guido Salvini, tra le altre cose, ha disposto la trasmissione degli atti al pm per valutare l'esercizio dell'azione nei confronti della Tamoil come persona giuridica in base alla Legge 231 del 2001 che impone alle aziende l'adozione di modelli comportamentali per prevenire gli illeciti. Per il giudice «Tamoil ha volutamente depositato nel 2001 dei documenti fumosi, privi di effettivi dettagli e irrispettosi anche delle prescrizioni legislative dettate in ordine alla loro stessa formazione. In definitiva ha reso impossibile ogni intervento degli assolutamente inadeguati soggetti, l'Arpa in particolare, che dovevano controllarne l'operato, ha volutamente tenuto lontano dalla gravità della situazione gli Enti che, impreparati, hanno prima di tutto dovuto capire di che cosa si stava parlando». 

I soci dei circoli ricreativi di Cremona costretti a chiudere nel 2007 a causa dell'inquinamento hanno subito un danno anche non patrimoniale per la "lesione immediata del loro diritto allo svago"; e per "il timore di essere stati contaminati"; e di "poter contrarre per conseguenza delle malattie". I circoli che si sono costituiti parti civili, tra cui il Dopolavoro ferroviario, hanno dovuto sostenere "costi significativi" per la sostituzione delle acque e la loro analisi e "l'allarme ha ridotto certamente in maniera sensibile (...) l'affluenza dei soci con la contrazione del numero delle iscrizioni quantomeno sino al 2009". Un danno che secondo il gup non si è esaurito con la riapertura dei circoli per "l'ansia e la preoccupazione" derivanti dal timore di essersi ammalati usando le strutture delle societa'. Per queste ragioni, il gup stabilisce delle provvisionali e un risarcimento da quantificarsi in separato giudizio civile a favore del Dopolavoro Ferroviario e dei soci della canottieri Bissolati e Flora.