Caso Ruby, Berlusconi assolto in Appello: depositate le motivazioni

Lo scorso luglio l'ex premier, imputato per concussione e prostituzione minorile, è stato assolto con formula piena. Non ci sono prove che fece pressioni sulla Questura di Milano né che sapesse che la marocchina fosse minorenne

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Milano, 16 ottobre 2014 - I giudici della II Corte d'Appello di Milano hanno depositato le motivazioni della sentenza con la quale lo scorso luglio hanno assolto con formula piena Silvio Berlusconi, imputato per concussione e prostituzione minorile per il caso Ruby. In primo grado l'ex premier era stato condannato a sette anni di carcere. I motivi dell'assoluzione in secondo grado sono stati scritti dal giudice relatore Concetta Locurto.

"BERLUSCONI NON CONOSCEVA ETA' DI RUBY" - La corte d'appello scrive che "non è provato" che Silvio Berlusconi "conoscesse la vera età di Ruby" durante le serate ad Arcore a cui partecipò la giovane marocchina.  Secondo i giudici, invece, l'ex premier era a conoscenza della minore età di Ruby quando telefonò in Questura la sera dl 27 maggio 2010 per farla affidare alla allora consigliera regionale Nicole Minetti. "La Corte non dubita - si legge nelle motivazioni di oltre 300 pagine - e anzi, ritiene pienamente provato che Silvio Berlusconi fosse a conoscenza della minore età di Ruby la sera del 27 maggio 2010, allorchè telefono al dottor Ostuni". I giudici sostengono che "al più tardi nel corso di quella stessa serata, quando in seguito all'accompagnamento della minore in Questura si scatenoòil tam tam di telefonate tra Pasquino, Da Conceicao, Loddo e Minetti, l'imputato fu messo a parte delle reali generalità anagrafiche di Ruby e che proprio per tale ragione (o anche per tale ragione) egli si indusse a telefonare al dottor Ostuni". "Ciò che tuttavia non è provato - concludono i giudici - è che egli conoscesse la vera età della ragazza già in precedenza, in occasione delle serate di cui all'imputazione". 

"TELEFONATA BERLUSCONI NON ERA MINACCIOSA" -  I giudici sottolineano che da parte di Silvio Berlusconi non c'è stato nessun tipo di minaccia nè costrizione nei confronti di Pietro Ostuni, il capo di gabinetto della Questura di Milano contattato al telefono nella notte tra il 27 e 28 maggio 2010 dall'allora presidente del consiglio. "Deve escludersi - scrive il collegio presieduto da Emilio Tranfa - che la costrizione mediante minaccia fosse l'unico strumento per riuscire a ottenere l'affidamento di Karima- El Marough a Nicole Minetti. Quanto meno deve escludersi che l'intimidazione prevaricatrice fosse l'unica modalità per ottenere da Ostuni, nella situazione data, la promessa dell'affidamento di Karima El Marough a Nicole Minetti".  Berlusconi aveva sì "interesse" che Ruby fosse rilasciata e non affidata ad una comunità per minorenni, in modo da scongiurare il rischio che raccontasse cosa accadeva ad Arcore nelle notti del Bunga bunga e parlasse dei rapporti sessuali a pagamento che aveva avuto con lui; e le sue chiamate ebbero davvero l’effetto di accelerare le procedure di affidamento della marocchina a Nicole Minetti da parte del Capo di Gabinetto Ostuni. Tuttavia, a parere della Corte, Ostuni agì non perché pressato e costretto da Berlusconi, ma per "eccessivo ossequio e precipitazione, timore reverenziale e debolezza", per non volere "sfigurare" di fronte all’allora premier con il quale si era "sbilanciato" troppo in anticipo.

"PROSTITUZIONE ACD ARCORE" - Nelle motivazioni della sentenza si legge anche che è stata "acquisita prova certa dell'esercizio di attività prostitutiva ad Arcore in occasione delle serate cui partecipo' Karima El Mahroug".  "Senza qui dilungarsi oltre sui riscontri che le intercettazioni, gli esiti delle perquisizioni e i successivi accertamenti di pg hanno fornito - scrive la Corte d'Appello nelle motivazioni - anche in ordine ad altri dettagli narrati da Karima El Mahroug, a proposito delle ingenti somme di denaro in contante e dei gioielli consegnati da Berlusconi alle ragazze partecipanti alle serate, dell'assenza di controlli sugli invitati ad Arcore, delle spese che l'imputato si accollava per la conduzione degli immobili occupati da molte frequentatrici delle serate, deve in conclusione convenirsi con il Tribunale sul fatto che sia stata acquisita prova certa dell'esercizio di attivita' prostituitva ad Arcore". E anche nelle serate in cui "partecipò" Ruby, "otto serate in tutto" nelle quali "la giovane marocchina si fermò a dormire almeno due volte presso la residenza del Presidente del Consiglio". Inoltre è provato che si trattasse di "intrattenimenti e interazioni a sfondo sessuale caratterizzati dalla sfrontata disinibizione delle ragazze", dalla "ostentazione di nudità" e dalla "disponibilità a strusciamenti, palpeggiamenti o simulazione di atti sessuali". E che tra Silvio Berlusconi e Ruby ci fu un "effettivo svolgimento di atti di natura sessuale retribuiti".

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