Ex Falck, il Tar dà ragione alla Valchiavenna

I giudici respingono il ricorso di “Novate Mineraria“ contro i paletti imposti dalla Comunità montana: niente risarcimento

di Michele Pusterla

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, con presidente Gabriele Nunziata, consigliere estensore Antonio De Vita e primo referendario Katiuscia Papi, "definitivamente pronunciando" ha respinto il ricorso di “Novate Mineraria Srl“, rappresentata in udienza a Milano dall’avvocato Paolo Bonomi, contro la Comunità Montana della Valchiavenna, di cui è presidente Davide Trussoni, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Brambilla con studio nel capoluogo lombardo.

L’azienda aveva chiesto ai giudici amministrativi l’annullamento del provvedimento n. 815 del 27 gennaio 2017, con il quale la Cm subordinava il rilascio del permesso di costruire alla società ricorrente ad alcune condizioni in precedenza non introdotte e, inoltre, sollecitava la condanna dell’ente pubblico al risarcimento del danno per lo stop ai lavori.

Ecco, la vicenda. La “Novate Mineraria“ è proprietaria, in territorio di Novate Mezzola, di un’area di circa 70mila mq nella quale è situato un insediamento produttivo composto da alcuni capannoni, palazzine direzionali e di servizio, impianti e infrastrutture, compresa una superficie destinata a scalo ferroviario per merci. Il compendio, inizialmente edificato e utilizzato per la fabbricazione di leghe in ferro e ora dismesso e degradato, è stato acquistato dalla ricorrente con l’obiettivo di riqualificarlo con un progetto per la realizzazione di un comparto industriale volto alla produzione di prefabbricati in calcestruzzo, come stabilito dall’Accordo di programma approvato con decreto del presidente della Regione il 17 marzo 2016.

Il successivo 24 marzo, la società ha presentato al Suap (Sportello unico attività produttive), istituito in Cm, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo, in vista della realizzazione dell’intervento edilizio correlato.

Una volta avviato il procedimento e acquisito il parere favorevole di tutti gli enti partecipanti alla Conferenza dei servizi - la cui ultima seduta risale al 16 settembre 2016 - il responsabile del Suap, il 15 novembre dello stesso anno, emette il provvedimento conclusivo del procedimento, cui però non fa seguito il richiesto permesso di costruire; anzi, con provvedimento n.815 del 27 gennaio 2017, il responsabile del Suap subordina il rilascio del permesso ad alcune condizioni, come la sottoscrizione della convenzione col Comune di Novate, idem con Rfi per la realizzazione della barriera a verde, il rilascio dalla Provincia dell’autorizzazione al prelievo di acque a uso industriale e il pagamento di un contributo per lo smaltimento rifiuti. Essendo trascorso oltre un anno dalla domanda, senza avere avuto l’ok, l’impresa si ritiene danneggiata e ricorre. Ma i giudici del Tar, nell’udienza del 6 luglio, hanno ritenuto "pienamente legittimo il comportamento tenuto dalla Cm che, prima del rilascio del titolo edilizio, ha chiesto alla ricorrente di dare corso ai richiamati adempimenti, compreso il pagamento in favore del Comune della quota di contributo di costruzione relativo allo smaltimento dei rifiuti, pari a 40.378,72 euro".