REDAZIONE PAVIA

Ricorso per l’esame di abilitazione da psicologo Secondo il Tar della Lombardia è inammissibile

Non volevano rifare l’esame, ma ottenere il rimborso delle spese effettuate per sostenerlo. Il Tar della Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di partecipanti all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo, che si erano rivolti al tribunale amministrativo dopo che l’Università di Pavia non li aveva ammessi, nel 2019, alla terza prova scritta dell’esame. Il gruppo aveva chiesto l’annullamento dell’atto con cui i partecipanti non erano stati ammessi dall’ateneo alla terza prova, inoltre chiedevano l’annullamento dell’intera procedura d’esame.

Il fine era ottenere il rimborso della tassa di ammissione di 49,58 euro e del contributo di partecipazione di 370 euro. Il gruppo nel proprio ricorso segnalava presunte irregolarità nella composizione della commissione, nel calcolo dei punteggi da assegnare ai candidati, oltre a contestare la durata dello svolgimento della prova. Il Tar ha evidenziato nelle sue carte che "non si può apprezzare dall’allegazione dei ricorrenti alcun interesse all’annullamento della procedura d’esame impugnata" in quanto "essi non allegano, né in effetti lo chiedono, di avere un interesse strumentale alla ripetizione dell’esame". I ricorrenti dunque "si limitano a sostenere che dall’annullamento deriverebbe automaticamente l’obbligo per l’amministrazione di rimborsare loro la tassa di iscrizione all’esame". N.P.