
Uno studente segue le lezioni di scuola con la Dad (Ansa)
Pavia, 5 febbraio 2021 - Il caso è di quelli che potrebbe fare giurisprudenza. La terza sezione del Tribunale civile di Pavia ha accolto il ricorso di una donna vigevanese che aveva chiesto alla scuola frequentata dai due figli di poter avere accesso alla didattica a distanza anche oltre quanto stabilito per il contenimento della pandemia da Covid-19, con l’obiettivo di proteggere il marito, malato, dal rischio di un possibile contagio. Una mossa, quella della donna, che si era resa necessaria a seguito dei ripetuti dinieghi della scuola paritaria frequentata dai figli di concedere il beneficio. Lo scorso 16 novembre è stato dunque depositato un ricorso che ha trovato l’accoglimento del giudice che ha disposto l’immediata attivazione della didattica a distanza per entrambi i figli, che frequentano due classi diverse della scuola media, sino a quando le lezioni in presenza non rappresenteranno più un rischio per la salute del genitore. L’istituto, ha deciso il giudice, dovrà anche accollarsi il pagamento delle spese legali.
«La scuola privata parificata – scrive nell’ordinanza il giudice Massimiliano Sturiale – svolge un servizio pubblico e non sono mai stati specificati i motivi né dei dinieghi né negli atti di causa, per i quali la didattica in presenza sia preferibile a quella a distanza, in un contesto storico segnato dalla pandemia. Nessun motivo compatibile né con le finalità religiose della scuola privata né con la sua ispirazione sodalistico-religiosa. Una cooperativa sociale si qualifica come «impresa sociale», finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi di utilià sociale. Le scelte, pertanto, devono essere rispondenti a canoni altruistici e solidaristici rispetto a quelle poste in essere da altri operatori economici».
Il giudice ha sottolineato ancora che negare la possibilità di beneficiare della didattica a distanza si configura come una «forma di discriminazione indiretta». Tanto più, osserva ancora, perché la scuola dispone dei mezzi idonei per consentire ai due ragazzi una partecipazione effettiva e completa a tutte le attività scolastiche pure non presenziando alle lezioni. In estrema sintesi la sentenza evidenzia come, nel tempo segnato dalla pandemia di Covid-19, l’accesso alla didattica a distanza rappresenti, se la richiesta è supportata da fondati motivi, un dovere da parte della scuola. Quello della famiglia vigevanese in altre parole è un caso che ha tutti i requisiti per fare giurisprudenza e rappresenta un precedente che potrà essere utilizzato da altri soggetti che si trovano nelle stesse condizioni.