La Cassazione rigetta il ricorso dello straniero

Contro l’ammenda da 4mila euro del giudice di pace

Una sentenza che non poteva essere appellata e che quindi è stata annullata dalla Cassazione. Gli Ermellini si sono espressi così in relazione a una decisione di secondo grado emessa dal Tribunale di Pavia: si trattava della sentenza in seguito al ricorso di uno straniero avverso alla sentenza del giudice di pace che lo aveva condannato a un’ammenda di 4mila euro per violazioni del Testo unico sull’immigrazione. Tuttavia la Cassazione ha ricordato che proprio per questo particolare secondo la legge la sentenza del giudice di pace "non era appellabile ma impugnabile dall’imputato solo con ricorso per Cassazione".

Di conseguenza i giudici romani hanno annullato la sentenza di secondo grado del Tribunale di Pavia "e l’impugnazione dell’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di Pavia deve essere qualificata come ricorso per Cassazione". Riqualificato, il ricorso è stato comunque poi rigettato e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese legali.

N.P.