"Estradato a Dubai, provvedimenti nulli"

Le motivazioni: "Atti del giudizio di primo grado sono stati svolti nonostante l’impedimento legittimo e assoluto dell’imputato Luigi Provini"

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di Stefania Totaro

"Gli atti del giudizio di primo grado sono stati svolti nonostante l’impedimento legittimo e assoluto dell’imputato, sottoposto ad estradizione negli Emirati Arabi e quindi sono da dichiararsi nulli". E’ la motivazione per cui la quarta sezione penale della Corte di Appello di Milano, presieduta dalla giudice Silvana Petromer, ha deciso che sia tutto da rifare il processo al presunto faccendiere ritenuto latitante ed estradato da Dubai Luigi Provini, 64enne imprenditore piacentino condannato dal Tribunale di Monza a 7 anni e mezzo di reclusione e alla confisca di 4 milioni di euro per associazione per delinquere finalizzata all’emissione transnazionale di fatture per operazioni inesistenti perchè ritenuto a capo dell’organizzazione criminale che ha nascosto, dietro contratti di sponsorizzazione di gare automobilistiche di Formula 1 e categorie minori, l’esportazione illegale all’estero di 75 milioni di euro.

I giudici milanesi, a differenza di quelli monzesi, hanno accolto la richiesta di nullità degli atti del rinvio a giudizio presentata dal difensore di Provini, l’avvocato Attilio Villa, secondo cui prima dell’estradizione era noto che Provini fosse a Dubai ma nessuno lo ha mai informato del procedimento giudiziario in corso per permettergli eventualmente di venire a Monza e non essere processato in contumacia come latitante.

"Costituisce principio giurisprudenziale consolidato, sancito anche dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, quello per cui la detenzione dell’imputato all’estero conseguente a domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano, integri legittimo impedimento a comparire nel procedimento pendente in Italia nei suoi confronti e precluda pertanto la celebrazione del giudizio in contumacia o assenza". Per i giudici d’appello non ha alcun rilievo se "egli non abbia prestato il consenso all’estradizione, da cui non può derivargli alcun pregiudizio".

Nel caso di Luigi Provini "l’imputato, in virtù della normativa vigente negli Emirati Arabi, era stato scarcerato a fronte del pagamento di una cauzione, ma gli era stato ritirato il passaporto". Una circostanza, secondo il Tribunale di Monza, che non pregiudica la possibilità per l’imputato di comunicare con i suoi difensori e attivare la sua difesa. Invece per la Corte di Appello "l’imputato è parte processuale distinta dal suo difensore, tanto che l’ordinamento gli riconosce specifici diritti e garanzie ed è da escludersi che si possa negargli il diritto di partecipare personalmente al processo" visto che peraltro "il sistema processuale vigente riconosce forme di autodifesa, la facoltà di rendere spontanee dichiarazioni, chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, presentare autonomamente istanze in materia di libertà o proporre appello contro le sentenze di condanna".

Ma quello di Luigi Provini non sarà l’unico processo da rifare dal principio. La Corte di Appello ha annullato anche la sentenza emessa dai giudici monzesi nei confronti del coimputato Emanuele Dall’Oste, 43enne condannato a a 2 anni e mezzo di reclusione perchè accusato di avere fatto da corriere per l’organizzazione criminale. Gli atti dovranno essere trasferiti per competenza al Tribunale di Milano per un nuovo processo perchè, secondo l’accusa, "il denaro prelevato in contanti in conti correnti svizzeri veniva portato in un albergo a Lainate e da qui preso in consegna da Dall’Oste e da un altro presunto complice".