
Antonino Leonardi, è stato assunto in ruolo nel 2012 È tornato nella sua Sicilia e insegna matematica e informatica a Catania
Milano, 23 agosto 2018 - «Finalmente ho ottenuto giustizia». Precario della scuola per dieci anni, costretto tra il 2003 e il 2012 al valzer delle supplenze in istituti tecnici a Brescia, Bologna e Catania, il docente di matematica e informatica Antonino Leonardi ha vinto una causa contro il ministero dell’Istruzione, che dovrà versare «una somma pari» agli stipendi non corrisposti, equivalenti a quelli dei «docenti di ruolo e con riconoscimento degli scatti di anzianità via via maturati». Ed è stata dichiarata illegittima la «reiterazione dei rapporti a tempo determinato», ossia delle supplenze. «Sono felice e soddisfatto per questa decisione - spiega il docente - è stato riconosciuto un diritto, dopo tanti anni di attesa». La sentenza del 2016 del Tribunale del Lavoro di Brescia che gli aveva dato ragione era rimasta per due anni lettera morta fino a quando, nei giorni scorsi, anni dopo la presentazione del ricorso, il Tar di Brescia ha stabilito che il Miur dovrà versare al professore «le mensilità corrispondenti all’interruzione dell’attività lavorativa». Il docente dovrà essere pagato anche per i periodi in cui non lavorava, con tanto di versamento dei contributi, perché, come stabilito dal giudice del lavoro, quegli anni di supplenza sono assimilabili alla prestazione di attività lavorativa subordinata. Antonino Leonardi dal 2012 è stato assunto in ruolo. È tornato in Sicilia, sua regione d’origine, e ora insegna in una scuola a Catania. Il suo caso è approdato davanti al Tar, ma in Lombardia sono migliaia i ricorsi presentati da precari ed ex precari della scuola, che per anni si sono barcamenati fra supplenze e periodi di disoccupazione. «La legge che nel 2001 ha recepito una direttiva europea prevede il rinnovo dei contratti per un tempo massimo di 36 mesi – spiega il legale di Leonardi, l’avvocato Nunzio Condorelli Caff – mentre in tanti casi si è andati oltre il limite». Diversi ricorsi sono già stati vinti in primo grado, e si attende che le sentenze diventino definitive. La vicenda di Leonardi ha seguito un iter più rapido rispetto alle altre, perché il Miur non aveva impugnato la sentenza di primo grado, a differenza di quanto è avvenuto in quasi tutti gli altri casi.
La decisione del Tar è arrivata dopo che il professore ha chiesto l’ottemperanza da parte del ministero della sentenza del Tribunale di Brescia del 2016 sostenendo che, al momento, gli sono stati versati solo poco più di 700 euro rispetto agli oltre 25mila euro, a suo dire dovuti. Il Tar spiega che sarà l’Ufficio scolastico della Lombardia a calcolare ciò che spetta all’insegnante. Il giudice del lavoro due anni fa, infatti, aveva dichiarato illegittimo il prolungamento delle supplenze e aveva condannato il Miur a risarcire il docente con una somma pari alle «mensilità non corrisposte» equivalenti a quelle dei «docenti di ruolo e con riconoscimento degli scatti di anzianità». E ciò per «tutti i periodi di interruzione del rapporto di lavoro dalla data del primo contratto sino all’immissione in ruolo, previa detrazione degli importi» già versati all’insegnante «a titolo di ferie e di indennità di disoccupazione». In sostanza, il Tribunale aveva dato ragione al professore che, tra le altre cose, aveva chiesto «la disapplicazione delle norme nazionali sulle assunzioni temporanee nella scuola». Ora i giudici amministrativi hanno stabilito che il Ministero entro 120 giorni dovrà versare il dovuto. «Oltre ai mesi di luglio e agosto – scrive il Tar – devono essere retribuiti anche i restanti mesi non inseriti in un rapporto di lavoro».