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Cronaca

Il Tar boccia i furbetti di Fisioterapia

I giudici danno ragione alla Statale sui test d’ingresso: "Legittimi i parametri introdotti dall’ateneo per l’ammissione degli studenti"

Elio Franzini dell’Università Statale di Milano

Milano, 26 agosto 2020 - Il test d’ingresso resta la porta d’accesso principale per entrare nei corsi di laurea a numero chiuso. A ribadirlo, in linea con il recente orientamento giurisprudenziale, è la sentenza con la quale ieri il Tar della Lombardia ha bocciato il ricorso presentato da un diplomato in Massofisioterapia (e laureato in Scienze motorie) che chiedeva alla Statale di Milano di essere iscritto al terzo anno di Fisioterapia senza sostenere la prova selettiva prevista per tutte le aspiranti matricole. Il verdetto è il secondo tempo di una partita iniziata il 20 novembre 2017, giorno in cui lo studente ha presentato la domanda all’Università degli Studi. Il polo accademico ha bocciato l’istanza, sostenendo che la valutazione della "carriera precedentemente svolta" sarebbe avvenuta solo dopo il superamento del test. A quel punto, R.P. si è rivolto al Tar, che nel 2018 ha disposto "l’annullamento del diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ateneo". Un margine di manovra che la Statale ha utilizzato per introdurre a luglio 2018 "nuovi criteri di valutazione" per vagliare "l’elevato numero di istanze pervenute e di provvedimenti giudiziali che hanno condannato l’ateneo a procedere alla valutazione delle domande di riconversione creditizia dei suddetti diplomi". Risultato: la candidatura di R.P. non ha passato il vaglio della commissione.

Da qui il nuovo ricorso al Tribunale amministrativo, che stavolta ha dato torto allo studente. I giudici hanno escluso che le nuove regole siano state varate dalla Statale "al solo scopo di non riconoscere alcun credito ai richiedenti". Entrando nel merito della questione, il collegio presieduto da Ugo Di Benedetto ha ritenuto legittimi alcuni dei parametri introdotti: dall’utilizzo dei crediti formativi universitari (cfu) come unità di misura di riferimento alla richiesta di informazioni sulla "qualifica professionale" del docente con il quale "il candidato ha seguito il corso" del quale richiede il riconoscimento. Infine, i giudici si sono concentrati sul concetto di test d’ingresso, che non deve solo saggiare la "predisposizione per la disciplina", come stabilito dal pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2018. Sono tre le esigenze tutelate dalla prova selettiva, si legge nelle motivazioni. La prima: "Verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira a essere accolto per la prima volta nel sistema universitario". La seconda: "Garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei". La terza: "Consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite".