Strage al tribunale di Milano: motivazioni non sufficienti per condannare guardia giurata

Le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione ha annullato la condanna di secondo grado, disponendo un nuovo processo in appello

Claudio Giardiello

Claudio Giardiello

Milano, 29 gennaio 2020 - È «manifestamente insufficiente» la «tenuta logico-razionale della motivazione» della sentenza della Corte d'Appello di Brescia che condannò a 3 anni Roberto Piazza, vigilante in servizio al Palazzo di giustizia di Milano il 9 aprile 2015, giorno della strage compiuta da Claudio Giardiello che uccise a colpi di pistola tre persone, tra cui un coimputato, un avvocato-teste e un giudice. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso settembre, ha annullato la condanna di secondo grado per la guardia giurata (in primo grado fu assolta), disponendo un nuovo processo in appello.

Nelle motivazioni la Suprema Corte spiega che i giudici d'appello nel condannare Piazza, difeso in Cassazione dal legale Rita Imbroscia, hanno sostenuto che «la sagoma rendeva la pistola», che Giardiello avrebbe nascosto in una valigetta, «riconoscibile e che il colore scuro e la grandezza dell'oggetto avrebbero dovuto indurre l'operatore ad intervenire e a svolgere i controlli del caso». In pratica, in secondo grado Piazza fu condannato (anche al pagamento di un totale di oltre un milione di euro alle parti civili) perché i giudici valutarono «la densità molecolare» della pistola che lui «avrebbe sottovalutato». Per la Cassazione, tuttavia, il ribaltamento dell'assoluzione di primo grado «si fonda sulla valorizzazione di un aspetto di natura tecnica», in precedenza non considerato dal consulente della Procura, «ma tralascia di approfondire anche lo studio degli elementi vagliati dal Tribunale e delle ragioni per poterle confutare». Per la Suprema Corte, in pratica, i giudici d'appello non possono limitarsi «a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta». Non risulta «chiarito» come i giudici abbiano «tratto il profilo di colpa in ordine alla tematica della densità molecolare e a quelle ad essa strettamente collegate, non potendo, ovviamente, attingersi ad eventuali conoscenze personali» dei giudici stessi. Occorre, quindi, per la Cassazione, «adeguatamente approfondire tali questioni» nel nuovo processo d'appello.

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