Scuolabus a spese dei genitori: condannati Comune e Regione

Per tre anni la famiglia di una minorenne autistica ha pagato il trasporto. Il Tribunale alle istituzioni: "Discriminazione". Adesso devono risarcire

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di Giambattista Anastasio

La prima sezione civile del tribunale di Milano ha condannato il Comune e la Regione Lombardia a risarcire le spese per il trasporto scolastico sostenute dalla famiglia di una ragazza autistica dal 2017 al 2020. Per il giudice, come riportato nell’ordinanza, la condotta di Palazzo Marino e Palazzo Lombardia ha leso il diritto all’istruzione della ragazza e provocato "una disparità di trattamento rispetto agli alunni senza disabilità".

La vicenda inizia nell’anno scolastico 2017-2018, quando Francesca, nome di fantasia come chiesto dalla famiglia e dai legali della stessa, residente nella periferia nord di Milano, si iscrive al primo anno di scuola superiore in un istituto di Sesto San Giovanni. I genitori chiedono all’amministrazione comunale milanese di garantire alla figlia il trasporto da casa a scuola e viceversa. Il Comune decide di dare alla famiglia un contributo economico che possa aiutarla a pagare le spese per il trasporto scolastico. Un contributo attinto dai fondi messi a disposizione dalla Regione. Un contributo che coprirà solo parte delle spese sostenute dalla famiglia, che da gennaio 2018 decide di rivolgersi ad una cooperativa. Un contributo che, infine, non sarà confermato per i due anni scolastici successivi, il secondo e il terzo delle superiori, completato dalla ragazza nel 2020. Da qui la scelta della famiglia di rivolgersi agli avvocati Gaetano De Luca, del foro di Milano, e Francesco Trebeschi, del foro di Brescia. Giovedì ecco l’ordinanza del tribunale, che condanna il Comune di Milano e la Regione Lombardia non solo a risarcire, "in via tra loro solidale", la famiglia delle spese sostenute per il trasporto scolastico della figlia, pari a 6.755 euro all’anno, ma anche "a rimuovere, nell’ambito delle rispettive competenze, le condizioni lesive della disparità di trattamento di Francesca rispetto agli alunni senza disabilità, assicurando per la ricorrente la totale gratuità del trasporto scolastico".

Come ricostruito nell’ordinanza, in base alla legge regionale 15 del 2017, le competenze relative agli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità di secondo ciclo sono in capo ai Comuni. E lo sono anche quando l’inclusione passa dal trasporto scolastico. Tant’è vero che "anche nel caso di selezione del trasportatore da parte delle famiglie, essa non può che avvenire nell’ambito di strutture accreditate dai Comuni", sottolinea il giudice. Palazzo Marino ha sbagliato due volte, secondo il tribunale: una prima volta non assicurando alla ragazza un vero servizio di trasporto ma solo un rimborso. E una seconda volta perché tale rimborso, quando è stato concesso, era insufficiente a coprire le spese per intero. Invece, scrive il giudice, i Comuni devono provvedere "al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie, tutte, non solo nella misura del contributo regionale". La Regione, da parte sua, è responsabile "sotto il profilo della inidoneità dei criteri guida stabiliti al fine di assicurare i servizi di trasporto ed il relativo sostegno economico ai Comuni a condizioni di parità di trattamento con gli altri alunni".

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