
Un disabile
Milano, 8 aprile 2020 - Non accettare l’iscrizione di un bambino disabile a scuola è discriminazione. Lo ha stabilito il tribunale che ha condannato per discriminazione nei confronti di un alunno con disabilità una cooperativa sociale milanese che gestisce una scuola paritaria (con classi della scuola d’infanzia e della primaria), per non aver accettato l’iscrizione del bambino alla classe prima elementare. La sentenza di condanna la rende nota con un comunicato "Ledha", la Lega per i diritti delle persone con disabilità. Secondo quanto riporta l’associazione, la vicenda ha inizio nel dicembre 2017 quando i genitori del bimbo, con disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, disturbo del linguaggio e livello cognitivo borderline, formalizzano la pre-iscrizione del bambino alla prima elementare "all’interno dello stesso istituto della scuola materna proprio per garantirgli la possibilità di continuare a crescere e a studiare con i propri compagni di classe".
Poco dopo alla famiglia viene, invece, comunicato che per il piccolo non ci sarebbe stato più posto in una delle due nuove classi della scuola primaria, dal momento che erano stati preferiti altri due bambini con disabilità. La cooperativa ha giustificato la propria condotta con "l’impossibilità di accogliere più di un alunno disabile per ciascuna sezione" di prima elementare, in quanto "la compresenza in classe di più bambini disabili avrebbe messo a rischio la garanzia di un percorso formativo efficace per tutti gli alunni".
Sul sito dell’associazione vengono riportate le parole del giudice, secondo il quale la condotta della scuola è discriminatoria in quanto "il rifiuto di iscrizione risulta direttamente connesso alla condizione di disabilità del minore e dunque apparentemente contrario all’obbligo di parità di trattamento degli alunni disabili e normodotati". Nella sentenza il giudice sottolinea, poi, che "l’obbligo di accoglienza di studenti con disabilità nelle scuole statali (e, conseguentemente, in quelle paritarie) non è soggetto ad alcuni limite numerico rigidamente prestabilito".
Gaetano De Luca, il legale che ha assistito i genitori in questa vicenda per conto del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di Ledha, ha sottolineato: "Questa pronuncia chiarisce come l’obbligo di accoglienza ed inclusione scolastica degli studenti con disabilità non è soggetto ad alcun limite numerico rigidamente stabilito. Ciò vale anche nelle scuole private paritarie che sono quindi tenute a garantire la corretta applicazione della normativa sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Inoltre - conclude - il giudice milanese ha configurato la condotta della scuola come una vera e propria discriminazione diretta in quanto il rifiuto di iscrizione è risultato direttamente connesso alla condizione di disabilità del minore".Il minore disabile quindi verrà ammesso a scuola e la sentenza configura un importante precdente per regolare i casi simili.