ANDREA GIANNI
Cronaca

Problemi all’aereo, scalo imprevisto a Orio: Ryanair condannata a rimborsare ritardi, disagi e pure spese legali

Milano, il volo Dalaman (Turchia)-Dublino dirottato dalla compagnia low cost a Bergamo. Al di là del risarcimento viene fissato per la prima volta il principio secondo cui il foro competente è quello della città di residenza del passeggero

Un volo Ryarnair a Orio

Un volo Ryarnair a Orio

I problemi erano iniziati all’aeroporto di Dalaman, Sud della Turchia, con la chiusura della pista. L’aereo diretto a Dublino il 1° settembre 2021 infine era riuscito a partire ma, a metà del viaggio, era stato dirottato dalla compagnia all’aeroporto di Orio al Serio per cause tecniche, facendo sbarcare le persone e accumulando un ritardo di 4 ore. Il risultato: disagi infiniti per i passeggeri e un contenzioso approdato davanti al giudice di pace di Milano, che ora ha condannato Ryanair.

Un italiano a bordo, che ha presentato il ricorso assistito dai legali di Federconsumatori Milano dopo che la compagnia ha rifiutato di versare un risarcimento, ha ottenuto un indennizzo di 400 euro, oltre al rimborso dei 95,99 euro sborsati quel giorno per acquistare un biglietto Bergamo-Varsavia, visto che causa ritardo non era riuscito a prendere il volo già pagato da Dublino alla Polonia, meta finale del suo viaggio. La low cost irlandese è stata inoltre condannata dal giudice di pace Alexia Dulcetta a rimborsare spese legali per 346 euro.

Al di là del risarcimento, viene anche fissato un principio sul giudice competente in casi analoghi, quando l’aeroporto di partenza e quello di arrivo si trovano fuori dall’Italia. È stata respinta infatti l’istanza avanzata da Ryanair sulla "carenza di giurisdizione" del giudice di pace di Milano, cercando quindi di trasferire il contenzioso in Turchia o in Irlanda. Il foro competente, si legge nella sentenza, è quello della città "di residenza o domicilio del passeggero", in questo caso Milano, a meno di una "clausola contrattuale oggetto di trattativa individuale". Secondo il giudice, inoltre, "la scelta di dirottare l’aereo a Bergamo con ulteriore ritardo non risulta in alcun modo giustificata" e Ryanair avrebbero prodotto documentazione lacunosa che "nulla prova sulle misure adottate per evitare il ritardo" e su quei "motivi di sicurezza o cause eccezionali" che potrebbero escludere un rimborso ai passeggeri.