Pirellino, il Comune esulta Coima perde il ricorso al Tar

La società di Catella voleva vendere tutti gli appartamenti nel mercato libero. Lo stop dei giudici: va applicata la regola del Pgt sul 40% di edilizia sociale

Migration

di Massimiliano Mingoia

Caso Pirellino, il Comune batte Coima davanti al Tribunale amministrativo regionale. Siamo di fronte a una nuova puntata del duello che vede da due anni come protagonisti l’amministrazione comunale, ex proprietaria del grattacielo di via Pirelli 39 (il cosiddetto Pirellino), e la società immobiliare di Manfredi Catella, che il 29 marzo 2019 ha acquistato l’immobile per la cifra record di 193 milioni di euro dopo un’asta all’incanto.

Il progetto di Coima puntava a un cambio di destinazione d’uso da uffici a residenziale senza dover applicare la norma del Piano di governo del territorio entrato in vigore il 5 febbraio 2020, un Pgt che prevede che "per interventi interessanti una Sl superiore a 10 mila metri quadrati con modifica di destinazione d’uso e che prevedano funzioni urbane residenziali per almeno il 20% della Sl, è fatto obbligo di riservare una quota pari al 40% della Sl per edilizia residenziale sociale".

La tesi di Coima – contenuta nel ricorso al Tar di cui stiamo parlando – è che andassero applicate le regole previste nel vecchio Pgt del 2012 e non quelle del nuovo documento urbanistico del 2020. Ciò avrebbe consentito alla società immobiliare di prevedere un progetto con appartamenti da vendere tutti nel mercato libero, senza nessuna quota di edilizia residenziale sociale. In particolare, Coima – si legge nella sentenza – "lamentava l’illegittimità della condotta dell’amministrazione comunale, che avrebbe omesso di rendere noto alla società la nuova disciplina urbanistica durante le lunghe trattative, pregiudicando il legittimo affidamento".

Ma la seconda sezione del Tar presieduta da Ugo Di Benedetto ieri ha emesso una sentenza che dà ragione al Comune e torto a Coima. Secondo il giudice amministrativo, infatti, nel caso dell’immobile di via Pirelli 39 "non vi è alcuna norma transitoria che permetta la ultrattività" del precedente Pgt, ma non solo. "Nella condotta dell’amministrazione – continua la sentenza di respingimento del ricorso – non può ravvisarsi alcuna lesione all’affidamento della società, in quanto fin dal bando per l’alienazione del bene all’asta pubblica veniva richiamata la disciplina del Pgt vigente e il nuovo Pgt in itinere" e "la stessa società Coima era ben consapevole della disciplina urbanistica".

Insomma, secondo il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, il Comune ha chiesto legittimamente la quota di edilizia residenziale sociale ed ha escluso la permanenza di persone nei piani interrati, poiché il nuovo Pgt trova applicazione anche a questo edificio.

è arrivato su WhatsApp

Per ricevere le notizie selezionate dalla redazione in modo semplice e sicuro