Milano, 10 settembre 2023 – Ci risiamo. Le auto a noleggio girano per Milano, commettono infrazioni ma le società che le affidano agli automobilisti si rifiutano di pagare le multe e si aprono contenziosi tra il Comune e le suddette società. O meglio, in particolare, con una di esse, Sicily by Car, una delle aziende leader in Italia sul fronte del noleggio delle auto.
Nell’ottobre del 2022 la Corte di Cassazione aveva già respinto un ricorso di Sicily by Car contro una maxi-ingiunzione da 522.878 euro, somma altissima legata al mancato pagamento di più 2 mila verbali di accertamento per altrettante violazioni al Codice della strada commessa da chi aveva preso in affitto le macchine.
Un anno dopo quella sentenza, poco o nulla è cambiato. Di più, ci risiamo. La Giunta comunale, infatti, ha appena proposto un controricorso alla Corte di Cassazione per rispondere a un ricorso con cui Sicily by Car si rifiuta di pagare 751.321 euro di sanzioni al Codice della Strada. Sì, avete letto bene, altri 751 mila euro di sanzioni non pagate.
L’Avvocatura di Palazzo Marino tiene il punto e ribadisce che "risulta pacifico che il Comune avesse rinotificato i verbali alla prima locataria e che gli stessi ‘non dovevano essere ulteriormente notificati, ai sub-locatari, a fronte del chiaro dettato normativo che – in caso di locazione di veicoli – prevede che rispondano delle infrazioni al Codice della Strada, in solido fra loro, il proprietario e il locatario degli stessi’".
Sempre nella delibera con cui la Giunta annuncia la proposizione di un controricorso alla Corte di Cassazione contro il ricorso di Sicily by Car, l’Avvocatura municipale sottolinea che "l’amministrazione comunale ha interesse a difendere, tra l’altro, il principio di diritto espresso dalla consolidata giurisprudenza, secondo il quale la domanda di difetto di legittimazione passiva rispetto ai titoli esecutivi (verbali di contestazione) deve essere proposta nelle forme e nei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 204 bis C.d.S. e 7 D. Lgs. n. 150/2011, con la conseguente inammissibilità delle domande proposte dalla società, tardivamente, con l’opposizione alle ingiunzioni".