Dal Consiglio di Stato l'obbligo di accogliere i migranti: "Milano meglio della Bulgaria"

Cinque sentenze del Consiglio di Stato, a rischio il Trattato di Dublino

Nuovi arrivi di profughi e migranti in Centrale (Newpress)

Nuovi arrivi di profughi e migranti in Centrale (Newpress)

Milano, 2 ottobre 2016 - Cinque sentenze-fotocopia destinate a creare un precedente giurisprudenziale. E soprattutto a rimettere in discussione i dettami del contestato Trattato di Dublino, che si fonda su un principio difficilmente aggirabile: la richiesta di asilo o protezione internazionale va presentata nel Paese dell’Ue di primo approdo. Un principio che ha contribuito ad alimentare l’emergenza migranti in Lombardia e a Milano in particolare, visto che l’Italia è stata e continua a essere la porta d’Europa per centinaia di migliaia di disperati che dal 2013 hanno attraversato il Mediterraneo sui barconi. Nei casi presi in esame nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato, però, il Paese di primo approdo era la Bulgaria (e in un’occasione l’Ungheria), considerato che i profughi in questione avevano percorso la rotta balcanica nel 2014 (giungendo qui solo in un secondo momento). Cos’è successo? I cinque hanno presentato due richieste di asilo: la prima in uno dei due Stati dell’Est Europa, la seconda nel nostro Paese. Stando alle regole comunitarie in vigore, non ci sarebbe neanche da discutere: i migranti dovrebbero tornare in Bulgaria e Ungheria, seguendo il percorso inverso cui sono stati obbligati negli ultimi mesi tanti profughi rispediti indietro da Inghilterra, Svezia o Francia dopo aver provato a stabilirsi da quelle parti.

Non la pensano così i giudici amministrativi di secondo grado, che per la prima volta hanno accolto i ricorsi presentati dai migranti contro i provvedimenti della Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione che a fine 2015 avevano disposto il loro immediato trasferimento Oltralpe. Citando inchieste giornalistiche e rapporti di Amnesty International e Commissariato per i diritti umani del Consiglio d’Europa, il collegio presieduto da Marco Lipari osserva: «Le fonti citate suscitano non poche perplessità sul sistema di asilo vigente in Bulgaria e sulle condizioni critiche dei centri di accoglienza (alcuni veri e propri centri di detenzione) e, più in generale, sul clima culturale di intolleranza e discriminazione che si respira nella società civile e anche tra i leader al Governo nei confronti dei rifugiati entrati nel Paese massicciamente specie in conseguenza del conflitto in Siria». E ancora: «Da notizie pubblicate sulla stampa italiana nel 2015, si apprende che i richiedenti asilo vivono in centri sovraffollati, senza cure mediche e oggetto di violenze inaudite da parte di gruppi xenofobi e anche da parte della polizia bulgara». La conclusione è scontata: «Tali circostanze sono sufficienti a far ritenere fondato il rischio che il provvedimento impugnato esponga il ricorrente alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i principi umanitari». Tradotto: deve restare in Italia, per il suo bene. E pazienza per il Trattato di Dublino.

Più o meno lo stesso discorso vale per l’Ungheria. I giudici citano il muro di filo spinato voluto dal governo Orban e il rischio, denunciato da Amnesty, «di respingimenti in Paesi non sicuri» per sostenere la loro tesi: «Impossibile il trasferimento del ricorrente».

nicola.palma@ilgiorno.net

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