Il Consiglio di Stato ha confermato quanto deciso dal Tar sei mesi fa: annullata definitivamente l’aggiudicazione dell’appalto da 9,9 milioni di euro che Palazzo Marino ha assegnato il 14 luglio 2023 alla società Post&Service Group Rete Soggetto. Un maxi contratto per gestire per tre anni il servizio di notifica, tramite messi, dei verbali e delle ordinanze di ingiunzione di pagamento relative a sanzioni amministrative accertate dalla polizia locale, comprensivo dei servizi di produzione e stampa, nonché di rendicontazione, custodia e gestione degli archivi di tutti i documenti. I giudici di secondo grado sono arrivati alla stessa conclusione dei colleghi del Tribunale amministrativo della Lombardia: di fatto, l’azienda che ha vinto la gara non ha i requisiti per assolvere l’impegno. Tutto ruota attorno al concetto di contratto di avvalimento: si tratta di accordi che si stringono con società che garantiscono un sostegno nell’esecuzione dell’appalto.
Ci sono quelli "in garanzia", che riguardano la capacità economico-finanziaria: in sostanza, servono a rassicurare la controparte sulle capacità di far fronte agli obblighi previsti dal contratto. E ci sono quelli "esperienziali", che dimostrano il know how di una determinata impresa su quella specifica materia. Post&Service, che ha battuto di sei punti (73,70 su 100 contro 67,67) la concorrenza del tandem composto da Sailpost e Snem, ha prodotto, secondo il parere dei giudici, solo "avvalimenti di garanzia" e non "operativi o esperienziali". In questo modo, ha violato il disciplinare di gara, che richiedeva "il possesso di una certa “esperienza” professionale in capo al concorrente, ritenuta idonea a eseguire l’appalto e che può essere dimostrata, dal concorrente, tramite l’avvalimento esperienziale".
Fuori dal legalese: Post&Service Group Rete Soggetto avrebbe dichiarato di avere tutti i requisiti grazie all’aiuto di altre ditte, ma in realtà i contratti presentati coprono soltanto l’avvalimento economico. Conclusione: mentre i requisiti di capacità finanziaria possono ritenersi "sufficientemente indicati nei due contratti", quelli tecnici e professionali "sono stati solo genericamente indicati, in quanto mancano gli enti pubblici o privati presso cui tali appalti sarebbero stati svolti, da parte del soggetto ausiliario, nonché i relativi importi e periodi di vigenza contrattuale".
E ora cosa succede? In primo grado, il Tar, pur bocciando Post&Service, non aveva potuto dichiarare il subentro dei competitor, "in quanto la stazione appaltante non aveva ancora verificato la correttezza e la completezza della documentazione amministrativa prodotta" da Sailpost e Snem. Stesso discorso vale adesso per il Consiglio di Stato: il mancato esame degli atti ha impedito ai giudici "di esprimere ogni valutazione" sul diritto dei secondi classificati di subentrare nel maxi appalto. Detto questo, il verdetto parla chiaro: dopo la seconda sconfitta in pochi mesi, il Comune dovrà prendere giocoforza atto della definitiva esclusione di Post&Service dalla contesa e procedere all’attento vaglio della seconda proposta.
Nicola Palma