NICOLA PALMA
Cronaca

Danno con beffa a Milano, ciclista travolto da un’auto viene multato dai vigili: “Non era sulla pista”

É successo a Linate. Uomo investito da un’auto che non ha dato la precedenza. Gli agenti sanzionano pure lui. Poi il dietrofront davanti al giudice “Non c’è obbligo sui percorsi ciclopedonali”

L'incidente avvenuto a Milano (Ansa/Andrea Fasani)

L'incidente avvenuto a Milano (Ansa/Andrea Fasani)

Ore 16.30 del 16 agosto 2023, siamo a due passi dall’aeroporto di Linate. Alla rotonda di piazza della Concordia, in territorio di Peschiera Borromeo, il ciclista G.M. viene travolto dalla Dacia Sandero guidata da G.B. e rovina a terra. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico, i medici gli diagnosticano le fratture di sette costole, acetabolo (l’incavo dell’osso illiaco che ospita la testa del femore) e clavicola destra. Prognosi: 30 giorni, ai quali se ne aggiungono altri 30 dopo un’ulteriore visita.

In piazza della Concordia arriva anche una pattuglia della polizia locale di Peschiera: i vigili contestano all’automobilista la violazione dell’articolo 145 del Codice della strada “in quanto impegnava l’intersezione rotatoria senza dare la precedenza ad altro veicolo, nonostante l’obbligo impostogli dall’apposito segnale”. Finita? No, perché il verbale arriva pure al ciclista, sanzionato per la violazione dei commi 9 e 10 dell’articolo 182: “In quanto conducente di velocipede ordinario, circolava sulla carreggiata senza usare il percorso pedonale e ciclabile”.

Nove mesi dopo, quest’ultima contravvenzione è stata definitivamente cancellata dal giudice di pace, che ha anche preso atto della retromarcia della polizia locale. Un verdetto destinato a fare scuola in epoca di mobilità green e ciclabili. Andiamo per ordine. Nelle settimane immediatamente successive al grave incidente, l’avvocato Nicola Brigida presenta per conto del ciclista una denuncia in Procura nei confronti dell’automobilista con l’accusa di lesioni stradali gravi: “Quanto all’ascrivibilità del sinistro esclusivamente all’automobilista investitore – argomenta il legale – è del tutto evidente che l’impatto tra i due veicoli è stato causato solo dalla condotta negligente di B., il quale, provenendo da via Archimede per immettersi in piazza della Concordia, prima di compiere la manovra avrebbe dovuto fermarsi (c’era la segnaletica orizzontale e verticale di dare la precedenza), sincerarsi dell’eventuale sopravvenienza di veicoli favoriti provenienti da sinistra e dare loro la dovuta precedenza; circostanza che evidentemente non è avvenuta con la dovuta diligenza, tanto da determinare il grave investimento del ciclista”.

Negli stessi giorni, Brigida e il collega Stefano Guzzini impugnano la multa al giudice di pace, spiegando che un percorso “promiscuo pedonale e ciclabile” non può considerarsi una “pista riservata alla circolazione dei velocipedi”. Di conseguenza, il comma 9 dell’articolo 182 del Codice della strada ("I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono") è applicabile “solo in presenza di una pista ciclabile a uso esclusivo delle biciclette”. Tradotto: “Non è obbligatorio percorrerla se si è in presenza di una cosiddetta pista “ciclo-pedonale” a uso promiscuo velocipedi e pedoni”.

Una linea ribadita nel 2009 da una circolare del Ministero dei Trasporti, che sancisce che ai percorsi misti non si applica l’articolo 182. Quella stessa circolare verrà citata dalla polizia locale di Peschiera Borromeo al momento di costituirsi davanti al giudice di pace: “Si conferma che su piste ad uso promiscuo non vi è obbligo di circolazione da parte dei ciclisti, e pertanto lo scrivente Comando ha provveduto all’annullamento in autotutela del verbale oggetto di ricorso”. A quel punto, manca solo il timbro del giudice di pace, che arriva lo scorso 8 maggio. Multa cancellata e spese di giudizio a carico del Comune.