
Case Aler a Milano
Milano, 20 ottobre 2018 - E' un percorso accidentato quello verso il varo del nuovo regolamento per l’assegnazione delle case Aler. Tre giorni fa, la Giunta regionale ha approvato un progetto di legge che va a modificare la legge del febbraio 2016, applicata solo in via sperimentale e solo in alcuni Comuni attraverso il regolamento approvato ad aprile 2017 e poi revocato dall’esecutivo targato Attilio Fontana. La proposta di legge votata il 16 ottobre dalla Giunta cancella una delle novità introdotte dall’ultimo regolamento, quella delle graduatorie per singolo alloggio. Motivo? Graduatorie così concepite hanno l’effetto indesiderato di rallentare le assegnazioni perché chi non ottiene l’appartamento per il quale si è candidato deve attendere il bando successivo. Altro effetto distorto, è la difficoltà del calcolo delle quote percentuali di alloggi da destinare a particolari categorie, quali indigenti o portatori di handicap. Soprattutto quest’ultimi hanno bisogno di alloggi decisamente attrezzati per le loro necessità.
A copmplicare le sorti dei bandi per singolo alloggio è poi il nuovo regime fissato sempre dalla legge 2016: la Lombardia è stata divisa in ambiti territoriali capeggiati da un Comune capofila e i Comuni devono emanare i bandi almeno due volte l’anno. Il risultato? Nel corso della sperimentazione chiusasi a gennaio 2018 il Comune di Bresso ha messo a bando 2 soli appartamenti, quello di Cinisello 3. Pochi. E si torna al punto di prima: bandi striminziti possono provocare l’allungamento dei tempi di attesa per chi non li vince. Con l’inconvenientedi dover pagare di bando in bando 16 euro per la marca da bollo. Per dirla di nuovo coi numeri, nel complesso dei 6 Comuni coinvolti nella già citata sperimentazione sono stati messi a disposizione 97 alloggi a fronte di 1300 aspiranti, tra domande valide e no. Tolta la graduatoria per singolo alloggio, le graduatorie saranno per lotti.
Seconda modifica prevista nella delibera del 16 ottobre: viene abolito, si legge nel provvedimento, «il termine dei 2 anni di convivenza quale requisito per l’accesso ai servizi abitativi pubblici richiesto ai conviventi di fatto». E la ragione del ripensamento è esplicitata in modo chiaro: «Si elimina così il rischio di possibili contenziosi, considerato che la legge statale equipara il rapporto di convivenza a quello di coniugio». Terza modifica: è fissata una percentuale esatta per gli alloggi riservati agli indigenti, il 20%. Quarta modifica: anche i vigili del fuoco rientrano tra le forze di polizia destinatarie dei bandi.