ANGELO PANZERI
Cronaca

Crollo del ponte di Annone, dirigente Anas assolto perché “la società è senza responsabilità”. Le motivazioni

I giudici: “In questi casi si può procedere solo civilmente e non penalmente”. Sulla Supersterada 36, il 28 ottobre 2016, il disastro provocò la morte di Claudio Bertini

Il crollo del ponte di Annone, il 28 ottobre del 2016

Il crollo del ponte di Annone Brianza il 28 ottobre 2016

Lecco – Crollo del ponte di Annone Brianza, i giudici della V sezione della Corte d’Appello di Milano hanno motivato la sentenza dello scorso 15 aprile, con la riduzione di pene nei confronti dei due dirigenti della Provincia di Lecco, Andrea Sesana e Angelo Valsecchi, e l’assoluzione del dirigente Anas Giovanni Salvatore. Il crollo del ponte di Annone Brianza avvenne alla 17:20 del 28 ottobre 2016, provocò la morte di Claudio Bertini e sei persone rimasero ferite. In primo grado il 6 settembre 2021 il giudice Enrico Manzi condannò Angelo Valsecchi a 3 anni e 8 mesi, Giovanni Salvatore a 3 anni e 6 mesi, Andrea Sesana a 3 anni. I difensori dei tre imputati, l’avvocato Stefano Pelizzari per Andrea Sesana; l’avvocato Edoardo Fumagalli per Angelo Valsecchi e Daniele Ripamonti per Giovanni Salvatore, hanno presentato ricorso in Appello con la discussione avvenuta il 15 aprile scorso.

Il Procuratore generale Paola Pirrotta ha riformulato il reato da omicidio stradale a omicidio colposo e chiesto la condanna a un anno e 6 mesi per tutti e tre gli imputati, invece i giudici della V Sezione d’Appello, la corte era presieduta da Francesca Vitale, a latere Ilaria De Magistris e Cristina Ravera, hanno condannato Angelo Valsecchi a un anno e 8 mesi e Andrea Sesana a un anno e 4 mesi, per quest’ultimo pena sospesa e non menzione. Giovanni Salvatore è stato assolto.

I difensori dei tre imputati si erano battuti per l’assoluzione dei due dirigenti della Provincia di Lecco ma i giudici delle V sezione non l’hanno accolta, dimezzando comunque le pene per i due dirigenti della Provincia, mentre Giovanni Salvatore è stato assolto perché, si legge nelle motivazioni, “permanendo l’indeterminatezza sulla effettiva proprietà del ponte e condividendo la lettura del tribunale di Lecco che ha posto in capo ad Anas gestione e manutenzione, ne sarebbe però discesa una “conseguenza giuridicamente inesatta sotto il profilo della responsabilità penale. L’obbligo giuridico di impedire l’eventuale conseguenza dell’omessa manutenzione non è previsto”. Nei confronti di Anas, secondo i giudici, “Non è prevista, dalle nostre leggi, una responsabilità penale societaria". Si può procedere civilmente, ma non penalmente. Ora si attende l’ultimo passaggio giudiziario, probabilmente davanti alla Suprema Corte.