Equo compenso: cos'è, a chi si applica e come funziona

Via libera nella commissione Giustizia della Camera al testo base che riforma la legislazione sul tema. Cosa cambia rispetto alle norme del passato

Toga d'avvocato

Toga d'avvocato

Via libera in commissione Giustizia della Camera al testo base sulla riforma dell'equo compenso, presentato nella scorsa legislatura da un gruppo di parlamentari di Fratelli d'Italia, guidati dall'allora capogruppo a Montecitorio Giorgia Meloni. La proposta di legge riprende il testo che fu approvato solo alla Camera e non al Senato a causa della caduta del governo Draghi che portò alle elezioni anticipate vinte dalla coalizione di centrodestra. Tempi stretti per la presentazione degli emendamenti: il termine è fissato alle 11 di domani mattina, mercoledì 18 gennaio.

Cos'è l'equo compenso

L'equo compenso non è un concetto nuovo: ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento legislativo italiano nel 2017, ai tempi dell'approvazione del decreto fiscale (dl 148/2017), parzialmente modificato dalla legge di bilancio 2018. Si tratta di un compenso che deve essere necessariamente proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa da un professionista oltre che conforme ai parametri applicabili al lavoratore interessato.

A chi si applica

L'equo compenso riguarda gli avvocati, i professionisti iscritti ai rispettivi ordini e le figure aderenti alle associazioni professionali. Fra loro ci sono, per esempio, gli architetti, i giornalisti, i commercialisti e gli ingegneri. Fuori da questo elenco sono gli agenti di riscossione. Non si applica in maniera generalizzata ma per i rapporti tra i professionisti e specifiche categorie, disciplinati da convenzioni predisposte unilateralmente da banche, imprese assicurative e imprese che non fanno parte della categoria delle microimprese o delle piccole e medie aziende.

Come funziona

L'equo compenso, anche prima della presentazione di questo disegno di legge, è di fatto una soglia minima al di sotto della quale un professionista non può essere pagato per una determinata prestazione. Nel momento in cui il prestatore d'opera e il cliente sottoscrivono un contratto, però, ci sono delle regole da rispettare. Si chiamano "clausole vessatorie" alcuni aspetti che possono comportare la nullità dell'intesa. Fra queste ci sono:

  • il rifiuto di stendere il contratto in forma scritta;
  • le modifiche unilaterali del contratto;
  • l’anticipo delle spese da parte del professionista;
  • la pretesa di prestazioni aggiuntive a quella richiesta;
  • i termini di pagamento superiori a 60 giorni;
  • l’obbligo per il professionista di rinunciare al rimborso delle spese legate alla prestazione effettuata.

In presenza di clausole vessatorie il contratto rimane comunque valido per il resto delle clausole e la sua nullità va solo a vantaggio del professionista. 

Cosa cambia con il progetto di legge Meloni

Il testo base del pdl appena approvato in Commissione Giustizia alla Camera prevede l'applicazione della disciplina ai rapporti professionali che hanno a oggetto la prestazione di opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolate da convenzioni e in favore di imprese bancarie e assicurative, società veicolo di cartolarizzazione (comprese le società da queste controllate e loro mandatarie) e infine per quelle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato più di 50 lavoratori dipendenti o hanno ottenuto ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

La riforma modifica in parte anche la disciplina delle clausole presenti sia nella convenzione che all'interno di documenti contrattuali distinti dalla stessa, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista. Nel testo, poi, si specifica il caso in cui l'autorità giudiziaria dovesse stabilire che il compenso pattuito non è equo, successivamente a un'istanza del prestatore d'opera: in questa circostanza sta al giudice rideterminare la misura del compenso e fissare un indennizzo da riconoscere al professionista, al di là del risarcimento del danno.

Altra novità della riforma è la possibilità di intraprendere una class action per tutelare i diritti dei professionisti: l'azione può essere promossa anche dal Consiglio nazionale dell'ordine a cui i prestatori d'opera sono iscritti. Altro punto previsto dal testo base è l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso.