Spostamenti tra regioni e dentro regione: ecco cosa serve, istruzioni per l'uso

Dal pass all'autocertificazione: una guida per orientarsi con le novità del decreto legge

Spostamenti tra regioni: svolta dal 26 aprile

Spostamenti tra regioni: svolta dal 26 aprile

Milano - Il 26 aprile entra in vigore il nuovo decreto legge,  pubblicato in Gazzetta ufficiale, sulle misure per contenere e contrastare l'emergenza Covid-19. Tante le novità sul fronte delle riaperture e degli spostamenti, argomento quest'ultimo che sta molto a cuore dei cittadini in vista del periodo estivo e non solo. Il nuovo dispositivo cambia le regole, allentando in molti casi le rigide misure adottate finora, ma è bene ricordare, come sottolineano i ministri del governo Draghi, in primis Roberto Speranza, titolare del dicastero alla Salute, che non si tratta di un "liberi tutti". Permangono naturalmente varie norme da osservare che è bene conoscere, allo stesso tempo occorre soffermarsi su come funzionerà il "pass verde" per gli spostamenti, grande novità del decreto. Ecco un vademecum sugli spostamenti in attesa di conoscere la nuova classificazione dei colori delle regioni italiane che sarà resa nota domani, al termine della consuete cabina di regina con ministero e Iss, ed entrerà in vigore dal 26 aprile.

 

 

Da zona gialla a zona gialla

Per spostarsi da una regione in zona gialla ad un'altra del medesimo colore non è necessario disporre ed esibire nessun pass o autocertificazione: ci si può dunque muovere liberamente, fermi restando i divieti legati alla quarantena obbligatoria e fiduciaria che impediscono di spostarsi dalla propria abitazione. Lo stesso principio vale per le future zone bianche e gli spostamenti tra zona gialle e bianca e viceversa.

Dentro la zona gialla

Come già in precedenza, gli spostamenti all'interno di regioni in zona gialla sono liberi: si può andare a lavoro, fare la spesa o una passeggiata senza vincoli di sorta, nel rispetto del coprifuoco 22-5 e dei divieti individuali legati alla malattia e ai contatti stretti, come sopra. Tuttavia, dal primo maggio al quindici giugno 2021, all'interno della zona gialla, in ambito regionale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abiata, una volta ali giorno, nel rispetto del coprifuoco, dalle 22 alle 5, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità e non autosufficienti conviventi. Dalle ore 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute: in questo caso serve sempre l'autocertificazione.

Tra zone di colore diverso o tra zone arancioni/rosse

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi, il famoso nuovo pass che non sarà tuttavia richiesto per chi dovrà spostarsi per esigenze di salute, lavoro o emergenza o per fare ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. In questi è sufficiente l’autocertificazione.

Ecco come si ottiene il pass

Dentro la zona arancione

Restano valide le precedenti regole ad eccezione della novità introdotta sulle visite a parenti e amici: nella zona arancione, infatti, ma solo in ambito comunale, nel rispetto del coprifuoco dalle 22 alle 5 e delle restrizioni individuali, è consentito lo spostamente verso una sola abitazione privata, abitata una volta ali giorno e nel limite di quattro persone (non più due) ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità e non autosufficienti conviventi. 

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (autocertificazione). È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione. Dalle ore 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (autocertificazione). A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti dentro la zona arancione è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia. Il pass verde pemetterà a rigor di logica di muoversi anche dentro la zona arancione ma per l'ufficialità si attendono le Faq del Governo.

Dentro la zona rossa

In zona rossa gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità: quindi serve ancora l'autocertificazione. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati. Dunque serve l'autocertificazione. Il pass verde dovrebbe consentire di muoversi anche all'interno della zona rossa ma, come per l'arancione, per questo passaggio si attende l'ufficialità.

Il pass verde: cosa c'è da sapere

  • Le certificazioni verdi Covid-19 sono le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero  l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. 
  •  Le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, dunque col richiamo quando necessario. 
  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute
  3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Nel primo caso, la certificazione verde Covid-19 ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

Nel secondo caso, ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Tale certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Nel terzo caso, la certificazione verde Covid-19 ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Altre informazioni sul pass

Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del  decreto, laddove non abbiano ricevuto alcuna forma di certificazione al momento della somministrazione del vaccino, possono richiedere la medesima alla struttura che ha erogato il trattamento. 

Il  pass resterà in vigore fino all'attivazione della piattaforma europea, nella quale saranno convogliati anche i certificati nazionali. a quel punto entrerà in vigore il cosiddetto DGC-Digital Green Certificate, interoperabile a livello europeo. Rischia il carcere chi falsifica il certificato verde: il comma 2 dell'articolo 13 prevede infatti che per tutti i reati di falso che hanno ad oggetto la certificazione verde Covid-19, le pene previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 del codice penale, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491 bis, sono aumentate di un terzo.