REDAZIONE BRESCIA

La madre intenzionale (in una coppia di donne) ha diritto al congedo di paternità obbligatorio, la decisione della Consulta

Nel caso di coppie omogenitoriali, secondo la Corte Costituzionale, è discriminatorio non concedere il beneficio dei 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100% alla seconda madre

Una coppia omogenitoriale

Una coppia omogenitoriale

Roma, 21 luglio 2025 – Il genitore intenzionale in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile ha diritto al congedo di paternità obbligatorio, al pari del padre. È costituzionalmente illegittimo l'articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il beneficio dei 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100% alla 'seconda madre', nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe, perché iscritte nei registri dello stato civile, come madri dallo Stato italiano. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza numero 115, depositata oggi.

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La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione che consente soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio. Con questa sentenza la Corte ha ritenuto ‘manifestamente irragionevole’ la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente nato attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all'estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, “condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio della responsabilità genitoriale”.

L'orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, "non incide di per sé sulla idoneità all'assunzione di tale responsabilità. Risponde all'interesse del minore, che ha carattere di centralità nell'ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l'impegno di cura nei suoi confronti”. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (articoli 315-bis e 337-ter del codice civile) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell'Unione europea. Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l'esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l'esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell'aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.