Stangata dopo l'estinzione del finanziamento. Banca condannata a risarcire il risparmiatore

Decisione pilota dell’Arbitro milanese dopo il ricorso accolto dalla Corte costituzionale. "Gli istituti di credito puntano al massimo vantaggio verso chi estingue il mutuo in anticipo"

Il ricorso del risparmiatore aiutato da Federconsumatori può aiutare altri in difficoltà

Il ricorso del risparmiatore aiutato da Federconsumatori può aiutare altri in difficoltà

Milano – La decisione potrebbe fare da spartiacque, aprendo la strada a battaglie legali per ottenere il rimborso delle somme trattenute dalle banche in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Il collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (Abf), organo istituito dalla Banca d’Italia per dirimere le controversie fra istituti di credito e clienti evitando lunghe e costose cause in Tribunale, ha dato infatti ragione a un risparmiatore, condannando la banca a versargli 1.504 euro, oltre al pagamento delle spese della procedura.

Il ricorrente, assistito da Federconsumatori Milano, ha ottenuto quindi il rimborso degli oneri del finanziamento, estinto alcuni anni fa. "Federconsumatori Milano e la sua struttura legale – spiega il presidente dell’associazione, l’avvocato Carmelo Benenti – sono già al lavoro per predisporre i ricorsi all’Arbitro bancario finanziario per i molti altri utenti che si sono rivolti nelle ultime settimane agli sportelli".

Il parere dell’Abf poggia su una sentenza della Corte Costituzionale, la 263 del 2022, che lo scorso 22 dicembre era intervenuta sulla annosa controversia che vede dalla parte opposta della barricata banche e consumatori. Dal 2021, infatti, si era affermata una interpretazione della legge per la quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore avesse diritto al rimborso dei soli oneri che si distribuivano lungo il periodo di durata del finanziamento. Con un danno, quindi, dal punto di vista economico. E un vantaggio per la banca.

La Consulta, però, ha stabilito che questa interpretazione è incostituzionale, perché lesiva dei diritti dei consumatori e, in particolare, dei vincoli assunti dall’Italia nei confronti dell’Unione europea. «Di conseguenza i consumatori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento – spiega Benenti – hanno diritto alla restituzione proporzionale di tutti gli oneri corrisposti, comprensivi degli oneri di istruttoria e di intermediazione, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge 106 del 2021".

È stato bocciato quindi un articolo del Decreto sostegni bis, nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.

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