NICOLA PALMA
Cronaca

Lavori sulle tangenziali, accordi segreti fra le imprese: multe da 3,1 milioni

Faro dell’Antitrust sulla gara del 2019 per le opere di manutenzione. La segnalazione di Milano Serravalle e le ispezioni nelle aziende

Tangenziali

Un cartello di imprese per non mettersi i bastoni tra le ruote a vicenda e aggiudicarsi le maxi commesse con ribassi di gran lunga inferiori rispetto a quelli proposti nelle gare precedenti. Un accordo segreto studiato a tavolino, con incontri tra i vertici delle aziende coinvolte, scambi di mail e offerte presentate quasi contemporaneamente (a 35 minuti di distanza l’una dall’altra). Sono pesanti e circostanziate le accuse contenute nel provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che due giorni fa ha multato per più di tre milioni di euro Itinera spa (1,186 milioni), Sintexcal spa (1,385 milioni) e Impresa Bacchi srl (552mila), che si sono accaparrate un lotto a testa per il servizio di manutenzione ordinaria per 36 mesi delle pavimentazioni stradali sull’intera rete in concessione di Milano Serravalle. Vale a dire le tre tangenziali Est (A51), Nord (A52) e Ovest (A50) e il tratto della A7 fino a Serravalle Scrivia.

L’indagine dell’Antitrust scatta il 16 maggio di tre anni fa, quando è proprio Milano Serravalle a segnalare le anomalie legate alla Gara Servizi n.1/2019, articolata "su tre lotti funzionali e prestazionali di analogo valore a base d’asta (circa 9,8 milioni di euro a “misura”)". La procedura prevede una serie di regole stringenti: un vincolo di aggiudicazione al massimo di un solo lotto dei tre messi a gara; l’indicazione in sede di offerta dell’eventuale terna di subappaltatori; l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; un fatturato specifico medio annuo nel settore oggetto dell’appalto non inferiore a circa 3,3 milioni di euro; la disponibilità di un doppio impianto di conglomerato bituminoso. In realtà, la gara non si svolge neanche, perché per ognuno dei lotti c’è un solo concorrente: Sintexcal per A51 e A52 con ribasso del 22,93%; Itinera per A7 con ribasso del 20%; Impresa Bacchi per A50 con ribasso del 25,65%. Di più: negli elenchi dei subappaltatori, compaiono sempre due delle aziende, in corrispondenza dei lotti per i quali non hanno deciso di concorrere, anche se poi "nessuna delle tre imprese aggiudicatarie ha in concreto attivato e fatto ricorso ai servizi in subappalto delle altre due imprese". E allora perché farsi inserire? Per assicurare ai competitor "che non vi sarebbero state offerte in concorrenza tra le tre imprese in nessuno dei lotti". Le anomalie non sono finite. Sì, perché l’Antitrust ha esaminato gli atti delle precedenti gare (2013 e 2016) e di quella successiva (2021), riscontrando due differenze rispetto a quella del 2019. La prima: negli altri bandi, c’è stato un numero considerevolmente più elevato di partecipanti (18 nel 2013, 28 nel 2016 e 11 nel 2021), anche se va precisato che la maggior parte delle ditte coinvolte nelle tre gare ha deciso di rinunciare a quella del 2019 per la scelta di trasformare l’appalto "di lavori" in appalto "di servizi", con paletti più stringenti sul fronte delle capacità tecnico-professionali. Veniamo al secondo aspetto: i ribassi di aggiudicazione del 2019 (dal 20% al 25,65%) sono stati nettamente inferiori rispetto a quelli del 2013 e del 2016 (percentuali da un minimo del 26,7% a un massimo del 46,05%). Itinera, Sintexcal e Impresa Bacchi giustificano la riduzione "sulla base dell’andamento del prezzo del bitume", che però non ha avuto scostamenti significativi tra 2016 e 2019.

Finita? No, perché "dall’analisi delle agende dei rappresentanti delle imprese parti del procedimento e degli ingressi presso Itinera" sono emersi "ripetuti contatti e diversi incontri tra le tre imprese nel periodo intercorrente tra la prima pubblicazione del bando (11 febbraio 2019) e la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (22 marzo 2019)". Dal canto loro, i vertici di Itinera, Sintexcal e Impresa Bacchi hanno respinto le accuse, parlando di "incontri e contatti che avevano ad oggetto tematiche legittime ed estranee alla Gara Servizi n.1/2019" e affermando che, "in assenza di riscontri che provino il contrario, non è possibile ritenere che tali incontri e contatti abbiano avuto ad oggetto la definizione dell’accordo collusivo oggetto di contestazione". Motivazioni che non hanno convinto l’Authority, che ha invece ritenuto di aver accertato "l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza" finalizzata "alla ripartizione dei lotti a gara e all’eliminazione del reciproco confronto competitivo".