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Lavoratori spettacolo, pensioni e contributi: circolare Inps chiarisce le ultime novità

Le indicazioni in materia pensionistica per la tutela previdenziale dei lavoratori assicurati presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Ballerini alla Scala

Pensione e contribuzione dei lavoratori dello spettacolo: circolare dell'Inps chiarisce novità e modifiche in tema di tutela previdenziale Il decreto legge 73/2021,infatti, ha introdotto idisposizioni in materia di regime pensionistico per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo modificando le disposizioni del decreto legislativodi riferimento, risalente al 1997. In uuna circolare diffusa nei giorni scorsi, l'Inps illustra le modifiche e le principali misure stabilite dalla norma.

Ai fini dell’accesso alle prestazioni, l’anzianità assicurativa e contributiva, utile ai fini della maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, si intende maturata con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i due/terzi (60 contributi giornalieri), devono riferirsi a effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo,  ndipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ferma restando la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni nell’ambito del Gruppo A (lavoratori a tempo  determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli). Concorre, a tal fine, anche la eventuale contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale, se svolta a tempo determinato da lavoratori appartenenti alle qualifiche professionali di cui al Gruppo A, come individuate dal decreto ministeriale 15 marzo 2005.

Nella individuazione dei due/terzi di contribuzione riferita ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo e del restante terzo, rileva tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore all'1 agosto 2021. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fpsl, è accreditato d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un massimo di dieci anni.