Imu 2021: acconto da pagare entro mercoledì 16 giugno. Tutti i casi di esenzione

Una guida per districarsi nel pagamento (o nell'esonero) dell'imposta municipale propria

Imu: acconto entro il 16 giugno

Imu: acconto entro il 16 giugno

Imu: in arrivo la prima scadenza. Entro il 16 giugno, infatti, dovrà essere pagato l'acconto dell'Imu, l'Imposta municipale propria, la "regina" delle tasse di possesso. Deve pagarla, infatti, chi possiede un immobile che si trova sul territorio italiano, a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Pagano l'Imu anche proprietari e titolari di aree fabbricabili e terreni agricoli, i concessionari di aree di proprietà del Demanio e i locatari in caso di leasing.

Esiste anche una serie di casi di esenzione, per cui l'Imu 2021 non è dovuto, al di là della prima casa, immobile per quale non si deve pagare la tassa di possesso. A quelle "canoniche" se ne sono aggiunte, nell'ultimo anno, alcune nuove, introdotte in seguito all'emergenza Covid. Ecco, anche grazie all'aiuto del sito specializzato informazionefiscale.it, una guida all'Imu 2021.

Le date per il pagamento

Chi non gode di alcuna esenzione deve appuntarsi sull'agenda due date. Mercoledì 16 giugno si dovrà pagare l'acconto Imu, calcolato sulle aliquote approvate l'anno scorso da ciascun Comune, nel caso non ci sia ancora il regolamento aggiornato. Fra sei mesi, invece, giovedì 16 dicembre, bisognerà concludere il pagamento, sborsando i soldi per la seconda rata con eventuale conguaglio sulla prima. Occhio, in questo caso, alla delibera sulle aliquote e al regolamento che verranno pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre.

Chi deve pagare l'acconto entro il 16 giugno

Ecco, al netto delle esenzioni, chi deve pagare il primo acconto Imu:

Chi possiede un fabbricato, prima casa esclusa (e per prima casa s'intende, come specifica il sito del ministero delle Finanze "l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente"), a patto che non rientri fra queste categorie catastali

  1. abitazioni signorili
  2. abitazioni in ville
  3. castelli e palazzi di pregio artistico o storico

Chi possiede aree fabbricabili

Chi possiede terreni agricoli

Obbligati al pagamento anche i titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), anche se risiedono o hanno sede legale all’estero. Devono pagare l'Imposta municipale propria anche i concessionari di aree demaniali e chi ha in affitto l'immobile in caso di leasing, anche per immobili da costruire o in corso di costruzione.

Esenzione Imu 2021 sulla prima casa: quali fabbricati possono rientrare fra le abitazioni principali

Possono godere dell'esenzione tutti quegli immobili equiparabili alla prima casa. Secondo quanto precisato sempre sul sito del ministero delle Finanze questi sono:

  1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce , ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del forpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il singolo Comune, poi, può scegliere di assimilare ad abitazione principale l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a patto che la stessa non venga data in affitto. Dal 2020 non possono beneficiare dell'esenzione Imu sulla prima casa, invece, i cittadini italiani residenti all’estero già pensionati nei Paesi di residenza. Per loro, però, è stata di recente prevista (legge di bilancio 2021) una riduzione del 50% della somma dovuta, a patto che l’immobile non sia affittato o dato in comodato d’uso.

Gli altri casi di esenzione per l'Imu 2021

La normativa prevede esenzioni anche per una serie di altri immobili che non rientrano nella categoria "prima casa". Vediamo quali sono:

  1. immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, nonché gli edifici o gli appartamenti posseduti, nel proprio territorio, dagli enti locali intermedi (Regioni, Province, Comunità montane), dai consorzi fra questi enti locali, dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Questi fabbricati, però, devono essere destinati esclusivamente a compiti istituzionali
  2. fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9. In questo gruppo rientra una lunga serie di immobili; stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, impianti di risalita, ponti, fari, semafori, torri per uso pubblico, fabbricati destinati all'esercizio del culto e altro ancora)
  3. fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (immobili con destinazione a usi culturali)
  4. fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze
  5. fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  6. fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
  7. immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i.

Esenzione per i terreni agricoli

Abbiamo visto che sui terreni agricoli, ordinariamente, si paga l'Imu. Esiste però una specifica serie di esenzioni anche per questo comparto. Ecco quando non si deve pagare l'Imu:

  1. quando i terreni agricoli sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso articolo 1
  2. quando i terreni agricolo si trovano nei Comuni compresi nell’elenco inserito nella circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  3. quando i terreni agricoli sono ubicati nei Comuni delle isole minori. L'elenco delle isole minori è inserito nell'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  4. quando i terreni agricoli sono a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Ci sono poi due casi in cui determinate aree fabbricabili possono essere considerate come terreni agricoli: devono essere possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso articolo 1; hanno costante destinazione agrosilvo-pastorale dato che vi sono esercitate attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

Sta invece ai singoli Comuni decidere se possono godere di un'esenzione Imu questi immobili:

  1. fabbricati dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari
  2. esercizi commerciali e artigianali situati in zone vietate al traffico automobilistico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che durano oltre i 6 mesi.

Imu 2021. I casi di esenzione per i settori turismo, alberghi e spettacoli in seguito alla pandemia da Covid 19

I governi che si sono succeduti in questo periodo di emergenza sanitaria alla guida del Paese hanno introdotto una serie di esenzioni dovute all'emergenza Covid. L'obiettivo è sostenere le categorie che più sono state danneggiate a causa di chiusure e limitazioni imposte con l'obiettivo di contenere il contagio.

Nella legge di Bilancio 2021 è stata cancellata la prima rata per gli immobili utilizzati nei settori turistico, alberghiero e spettacolo. Sono esclusi dal pagamento dell'Imu, quindi:

  1. stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  2. alberghi, pensioni e loro pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  3. immobili in uso a imprese che allestiscono strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Attenzione, però: l'esenzione dal pagamento riguarda solo l'acconto da saldare entro il 16 giugno 2021. Più che di cancellazione, quindi, è giusto parlare di "sconto".

Imu 2021. Le esenzioni per le partite Iva

Anche gli autonomi, il cosiddetto "popolo delle partite Iva", hanno pagato un duro prezzo all'emergenza Covid. In sede di conversione del Decreto Sostegni è stata inserita una serie di esoneri a loro favore. Questi i requisiti necessari per poter beneficiare dello stop al pagamento:

  1. avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
  2. aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  3. aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

Le agevolazioni si applicano solo agli immobili in cui i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. Anche in questo caso, la cancellazione riguarda solo l’acconto 2021.