Criptovalute manovra 2023: tassazione plusvalenze, imposta bollo, 'sanatoria'. Cosa cambia

Cinque articoli nella bozza della legge di bilancio sono dedicati alla "moneta digitale": un primo tentativo di normare il comparto dal punto di vista fiscale

Criptovalute: per il governo Meloni è arrivato il momento della trasparenza. O meglio della regolamentazione di un comparto praticamente "vergine" per quanto riguarda la normativa fiscale, se si eccettuano alcuni provvedimenti di indirizzo rilasciati dall'Agenzia delle Entrate. Nella bozza della Manovra 2023, infatti, sono contenuti cinque articoli - dal 30 al 34 - sulle cosiddette "criptoattività", un primo tentativo da parte dello Stato di mettere ordine in un ambito ancora piuttosto oscuro: i temi affrontati sono le operazioni, le valutazione, la rideterminazione del valore, la regolarizzazione e l’applicazione dell’imposta di bollo sulle attività relative alle cripto valute. Vediamo nello specifico di cosa trattano i 5 articoli, con l'aiuto dei siti agendadigitale.eu e informazionefiscale.it.

L'articolo 30 - Tassazione delle operazioni su cripto-attività

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro 2.000 nel periodo d’imposta, vanno tassate. Lo plusvalenze sono determinate come differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Nel caso di acquisto per successione, si considera come costo il valore definito, se mancante si usa quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Per quanto riguarda il caso di acquisto per donazione viene utilizzato il costo del donante. Va aggiunto che la franchigia precedente era di molto superiore, attestandosi sui 51.000 euro.

Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

L'articolo 31 - Valutazione cripto-attività

Secondo questo articolo non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data del 31 dicembre 2023 a prescindere dall’imputazione al conto economico. Tale previsione vale anche ai fini Irap.

L'articolo 32 - Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Il legislatore ha scelto di dare la possibilità di rideterminare tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% applicata al costo storico (fiscalmente rilevante) per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023. Questa imposta deve essere versata entro il 30 giugno 2023 in unica soluzione o, in alternativa, in tre rate annuali a partire dalla stessa data sui quali sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. A detta degli esperti in questo articolo non ci sarebbe chiarezza su come certificare le plusvalenze: in mancanza di prova il calcolo viene fatto da zero, con conseguenze negative per i risparmiatori

L'articolo 33 - Regolarizzazione delle cripto-attività

Questo articolo rappresenta una sorta di "sanatoria". Viene introdotta, infatti, la possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti che, al 31 dicembre 2021, detenevano criptoattività in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale così come sono delineate all'interno dell'articolo 4 del Decereto legge 167/1990 (monitoraggio fiscale di una serie di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori) e senza dichiarare i redditi prodotti dalle stesse.

I soggetti interessati dovranno presentare una dichiarazione, soggetta all'approvazione con un provvedimento specifico del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività. La regolarizzazione avrà costi differenti: 

  • se la detenzione delle cripto attività non ha prodotto redditi, le violazioni potranno essere regolarizzate con il versamento di un importo pari alla misura dello 0,5%, per ciascun anno, sul valore delle attività non dichiarate
  • se, invece, il possesso di cripto-valute ha prodotto reddito il costo della regolarizzazione per anno aumenterà. Oltre al pagamento dello 0,5% annuo riferito alle violazioni del monitoraggio fiscale, il contribuente dovrà versare un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

L’accesso alla procedura è condizionato, in ogni caso, alla dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite. La regolarizzazione produrrà effetti solo sui redditi relativi alle cripto-attività oggetto di emersione e sulla non applicazione delle sanzioni per le violazioni sul monitoraggio fiscale.

L'articolo 34 - Imposta di bollo sulle cripto-attività

Questo passaggio stabilisce che i depositi di cripto-attività vanno considerati quali prodotti finanziari per l’imposta di bollo. L'imposta di bollo si applica nella misura del 2 per mille annuo sul valore della somma di cripto-attività in possesso del contribuente. Se le cripto-attività sono detenute dal contribuente presso intermediari non residenti (quindi archiviate su chiavette o nelle memorie/drive di pc e smartphone) l'imposta sul loro valore non cambia: resta da applicare nella misura del 2 per mille.