Zona arancione in altri 42 Comuni, ecco quali sono e cosa cambia da domenica 9 gennaio

L'ordinanza del governatore Musumeci è valida fino al 19 gennaio compreso e dà ai sindaci la possibilità di adottare la Dad

Mentre l'Italia si tinge sempre più di giallo e da lunedì 10 gennaio altre 4 regioni abbandoneranno la zona bianca (Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna) nella Sicilia (già in giallo) sono altri 42 i Comuni dichiarati zona arancione da domenica 9 gennaio fino a mercoledì 19 gennaio compreso. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti. La ''zona arancione'' è attualmente in vigore fino al 12 gennaio anche in altri quattro Comuni: Caronia e Santa Lucia del Mela nel Messinese, Ribera nell'Agrigentino e Gravina nel Catanese.

Ecco l'elenco completo dei nuovi Comuni che passano in zona arancione. Nella provincia di Agrigento le misure restrittive anti-Covid saranno in vigore  a Canicattì e Palma di Montechiaro, nella provincia di Caltanissetta, a Caltanissetta e Gela; nella provincia di Enna, ad Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa. Ancora restrizioni a Capizzi. Nel Messinese zona arancione a Capizzi e nella provincia di Siracusa ad Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino. 

L'ordinanza ha disposto inoltre che, esclusivamente nei territori dichiarati ''zona rossa'' o ''arancione'' e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'Asp territorialmente competente, il sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della Didattica a distanza, secondo i protocolli in vigore, per un periodo non superiore a dieci giorni.