Scatola nera obbligatoria sui veicoli: ecco quando. Regole, dati registrati, privacy

Entra in vigore un regolamento dell'Unione Europea. Attenzione alle scadenze

La scatola nera diventa obbligatoria su tutti i veiciolo omologati dall'inizio di luglio, quando entreranno in vigore le regole sul tema sicurezza introdotte dal regolamento 2144 dell'Unione Europea, risalente al 2019. Precisamente dal 6 luglio, un mercoledì. Da quel giorno, in caso di assenza del dispositivo che memorizza una serie di dati anonimi relativi al veicolo coinvolto in un incidente nei momenti immediatamente precedenti e successivi alla collisione (oltre che, ovviamente, negli attimi dello schianto). Sulla base dei dati memorizzati non si potranno identificare il proprietario e neppure il singolo mezzo di trasporto. 

  1. Scadenze
  2. Privacy
  3. Dati registrati
  4. Funzionamento
  5. Altre novità

Le due scadenze

Sono due le scadenze riguardanti la scatola nera introdotto dal regolamento dell'Unione Europea sui requisiti di omologazione dei veicoli a motore, dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche. Dal 6 luglio 2022 sarà rifiutata l'omologazione dell'Unione ai veicoli privi di scatola nera. Dal 7 luglio 2024, invece, due anni dopo, sarà vietata l'immatricolazione dei veicoli, la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche.

Questo vuol dire che dal 6 luglio prossimo potranno avere omologazione comunitaria solo i veicoli dotati di scatola nera, mentre dal 7 luglio 2024 potranno essere realizzati e messi in vendita solo veicoli con la scatola nera al loro interno.

Dato che le norme sono inserite in un Regolamento, non c'è bisogno che i singoli stati membri lo recepiscano con una legge. Diventa valido in automatico per tutte le nazioni dell'Unione. 

Obiettivi e questione privacy

Ma che tipo di dati registreranno le scatole nere installate sui veicoli? E a cosa serviranno? E, infine, la privacy dei conducenti sarà tutelata? Inannzitutto va detto che i dati saranno anonimi e copriranno un breve periodo di tempo: immediatamente prima, durante e immediatamente dopo l'incidente. Questi dati, una volta raccolta ed elaborati, potranno essere utilizzati dagli Stati membri per analisi sulla sicurezza stradale, così come per accertare l'efficacia dei provvedimenti adottati in merito.

I dati andranno resi anonimi e non dovranno permettere di identificare né il singolo veicolo, né il proprietario. Le scatole nere non potranno essere disattivate. 

Quali dati registrano

Fra i dati memorizzati all'interno della black box, per ciascun sinistro, ci sono:

  1. la velocità del veicolo
  2. la frenata
  3. la posizione e l'inclinazione del veicolo sulla strada
  4. lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza
  5. il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112
  6. l'attivazione del freno e di qualsiasi altro dispositivo attivo a bordo per prevenire gli urti

Come vengono registrati i dati

I dati sono registrati e memorizzati così da funzionare su un sistema a circuito chiuso e consentono di individuare con precisione il tipo di veicolo (variante e versione) e i sistemi di sicurezza in dotazione a esso. Questo, però, non impedisce la loro anonimizzazione e la protezione da manipolazioni. Come? La scatola nera non può essere realizzata in modo da registrare e memorizzare le ultime quattro cifre del codice VIS (Vehicle Indicator Section), il numero di identificazione del veicolo e neppure altri dati che possano consentire di individuare il singolo veicolo o il suo proprietario.

I dati raccolti verranno messi a disposizione dei singoli Stati, per le operazioni consentite dalla normativa, con un'interfaccia standardizzata, esclusivamente per effettuare analisi legate all'incidente. 

Le altre novità del regolamento

Dal 6 luglio prossimo, oltre alla scatola nera, nei veicoli dovranno essere installati obbligatoriamente alcuni sistemi di sicurezza considerati avanzati. Ecco i dispositivi che diventeranno obbligatori:

  1. adattamento intelligente della velocità
  2. interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock
  3. avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente
  4. avviso avanzato di distrazione del conducente
  5. segnalazione di arresto di emergenza
  6. rilevamento in retromarcia