Tar, nuove moschee: "Legge lombarda viola diritti dei fedeli"

Il tribunale amministrativo solleva questioni di incostotuzionalità dopo il ricorso presentato dall'Associazione islamica ticinese per i ritardi nella costruzione di un edificio di culto nel varesotto

Una moschea

Una moschea

Milano, 8 ottobre 2018 - La «mancata previsione, da parte della norma regionale» lombarda, «di tempi certi di risposta alle istanze dei fedeli interessati» alla costruzione di una moschea su un territorio comunale crea una situazione di «attesa a tempo indeterminato e di incertezza» che è un «ostacolo all'esplicazione del diritto di libertà religiosa». Lo scrive il Tar della Lombardia in una sentenza con cui ha deciso di sollevare la questione di illegittimità costituzionale della legge lombarda 'per il governo del territoriò del 2005 in relazione ad alcune norme, esprimendosi sul caso del no da parte del Comune di Sesto Calende (Varese) alla realizzazione di un luogo di culto islamico.

In sostanza, i giudici amministrativi, a seguito del ricorso dell'Associazione comunità islamica ticinese in una vicenda che va avanti ormai da anni, hanno evidenziato profili di «incostituzionalità» della normativa regionale ulteriori rispetto a quelli già messi in luce in una recente sentenza sul caso del no ad una moschea a Castano Primo, nel Milanese.

Il collegio della seconda sezione del Tar milanese (presidente Silvana Bini) «dubita», infatti, della legittimità costituzionale dell'articolo 72 della legge regionale nella parte in cui «non detta alcun limite alla discrezionalità del Comune nel decidere quando (comma 5) e in che senso (commi 1 e 2) determinarsi a fronte della richiesta di individuazione di edifici o aree da destinare al culto». Per quest'ultimo aspetto, tra l'altro, lo stesso Tar lombardo di recente ha già sollevato la questione alla Consulta sul caso di Castano Primo e, dunque, i giudici del procedimento su Sesto Calende hanno sospeso il giudizio su questo fronte in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

Gli stessi giudici, tuttavia, nell'ultima sentenza vanno oltre e contestano anche il comma quinto dello stesso articolo della legge. Per «il tenore letterale dell'articolo 72 comma 5», scrive il Tar, «i fedeli di una confessione che intendono trovare una sede per esercitare il proprio culto devono attendere per un tempo indeterminato la decisione del Comune di individuare o meno un'area da destinare ad attrezzatura religiosa». Se, infatti, «decorre inutilmente il termine dei 18 mesi», previsto dalla legge e come è accaduto a Sesto Calende, procedimento di revisione del Piano di governo del territorio, per individuare le aree destinate a luogo di culto». E non c'è alcuna sanzione prevista dalla legge se non si rispetta quel termine. Una situazione che, concludono i giudici, «non è compatibile con il rango costituzionale del diritto di libertà religiosa»