Respinto, dal Tar, il ricorso di una professoressa dell’Università di Pavia contro lo stesso ateneo. La docente infatti aveva contestato all’università la responsabilità come datore di lavoro di un infortunio che le era capitato mentre si stava recando al dipartimento dove lavora. Nel 2019 era caduta "a causa di una disconnessione tra gli autobloccanti presenti su un marciapiede dell’ateneo". La docente aveva chiesto che l’università le corrispondesse un’indennità di 41.759,29 euro, perché aveva riportato una lesione permanente del 7%. Il Tar ha respinto spiegando che non è stato provato il nesso causale tra il danno subito dalla docente e una eventuale violazione degli obblighi di manutenzione da parte dell’ateneo: per giurisprudenza "quando viene scelto un percorso diverso da quello ordinario per accedere e/o uscire dal luogo di lavoro, il lavoratore deve provare l’inagibilità o la difficoltà di percorrere la via ordinaria" ma "la ricorrente non ha spiegato i motivi per i quali ha scelto di non utilizzare la via di accesso principale".
N.P.