STEFANIA TOTARO
Cronaca

Seregnopoli, non fu corruzione. Prosciolto l’ex sindaco Mazza

Condannato (ma per usura) il costruttore Lugarà: era accusato di voto di scambio per spingere il suo progetto

Seregnopoli, non fu corruzione. Prosciolto l’ex sindaco Mazza

Seregnopoli, non fu corruzione. Prosciolto l’ex sindaco Mazza

C’è stata corruzione elettorale ma non voto di scambio finalizzato ad ottenere la concessione edilizia. È la sentenza decisa ieri dal Tribunale di Monza, che ha trasformato l’accusa di corruzione urbanistica con voto di scambio in quella di abuso d’ufficio (con assoluzione per tutti) e corruzione elettorale (prescritta) per l’ex sindaco forzista del Comune di Seregno Edoardo Mazza (nella foto) e per il costruttore Antonino Lugarà.

L’inchiesta della Procura di Monza nel 2017 ha portato al commissariamento della Giunta, tacciata di ingerenze mafiose poi non confermate. Al processo, durato 4 anni e mezzo, Lugarà era accusato di avere procurato a Mazza voti nelle elezioni del 2015 per velocizzare illecitamente l’iter del suo progetto edilizio sull’area della ex storica rimessa per autobus Dell’Orto in via Valassina per realizzare un supermercato. Lugarà è stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione, all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, ad un risarcimento di 40mila euro alla parte civile e alla confisca di 34mila euro per usura, in relazione ad un prestito di 100mila euro ad un imprenditore, mentre sono state dichiarate prescritte un’accusa di corruzione nell’esercizio di una funzione per un appartamento dato in uso al capo dell’ufficio tecnico del Comune Calogero Grisafi, morto suicida, e quella di ricettazione di un’anfora antica, che andrà restituita ai Beni Culturali. Condannato a 3 anni e 3 mesi per usura Angelo Bombara. Prescrizione per l’ex funzionario della Procura di Monza Giuseppe Carello, accusato di avere informato Lugarà su nomi di soggetti iscritti nel registro degli indagati. Tutti gli altri assolti. I pm Salvatore Bellomo e Giulia Rizzo avevano chiesto 9 condanne e 4 assoluzioni: la pena più alta, 7 anni e 4 mesi di reclusione, per Antonino Lugarà; 5 anni per Mazza; 4 anni e mezzo per l’ex consigliere comunale Stefano Gatti, considerato il “cavallo di Troia“ di Lugarà nell’amministrazione comunale per tenere il costruttore al corrente del procedere dei suoi affari. Sei anni e mezzo sono stati chiesti per concorso in usura con Lugarà per l’ex assessore regionale e golden boy dell’allora Pdl in Brianza Massimo Ponzoni (già condannato per corruzione e bancarotta fraudolenta) perché avrebbe fatto da intermediario al costruttore per il prestito. Quattro anni erano stati chiesti per l’ex dirigente dell’ufficio esecuzioni del Tribunale di Monza Vincenzo Corso che avrebbe favorito, su richiesta di Lugarà, il rinvio di un procedimento di sfratto a carico di Ponzoni. Tre anni la pena chiesta invece per l’ex funzionario della Procura di Monza Giuseppe Carello, mentre un anno e 4 mesi ciascuno per abuso d’ufficio per i funzionari comunali Franco Greco e Mauro Facchinetti e l’assoluzione dalla stessa accusa, con formula piena per lo storico sindaco poi diventato vice Giacinto Mariani e perché il fatto è stato depenalizzato per i funzionari comunali Carlo Santambrogio, Antonella Cazorzi e Biagio Milione.

Niente risarcimento dei danni per il Comune di Seregno, che si è costituito parte civile al processo chiedendo una provvisionale immediata di 112mila euro per i danni morali all’immagine e per quelli patrimoniali per i mancati introiti di oneri di urbanizzazione al Comune per un centinaio di migliaia di euro per i ritenuti favoritismi per la concessione edilizia. La lettura della sentenza ha lasciato interdetto Lugarà, mentre Facchinetti ha pianto. Le motivazioni dei giudici tra 90 giorni.

LA PRECISAZIONE

Si precisa che il funzionario del Comune di Seregno, Mauro Facchinetti, responsabile del procedimento nella pratica urbanistica per l’apertura di una media struttura di vendita avviata dalla GAMM S.r.l. della famiglia Lugarà, al centro del processo penale, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Il Tribunale ha riconosciuto la piena legittimità della pratica e l’assoluta correttezza dell’operato di Facchinetti, che é stato pienamente assolto nel merito con la formula di proscioglimento più ampia e dopo aver rinunciato alla prescrizione.