GIAMBATTISTA ANASTASIO
Cronaca

Sensori per l’angolo cieco, via libera dal Consiglio di Stato a Milano: “Può imporli”. I trasportatori: “Si rischia il caos”

La decisione di Palazzo Spada ribalta il pronunciamento del Tar: in Area B torna in vigore l’obbligo dei dispositivi salva ciclisti per i tir

L'adesivo che avverte pedoni e ciclisti dell'angolo cieco. A destra, l'incidente del 20 aprile 2023 costato la vita a Cristina Scozia, travolta da una betoniera all'incrocio tra corso di Porta Vittoria e via Francesco Sforza

L'adesivo che avverte pedoni e ciclisti dell'angolo cieco. A destra, l'incidente del 20 aprile 2023 costato la vita a Cristina Scozia, travolta da una betoniera all'incrocio tra corso di Porta Vittoria e via Francesco Sforza

Milano – Contrordine: il Comune ha la facoltà di imporre la presenza di sensori contro l’angolo cieco a bordo dei mezzi pesanti e di limitare la circolazione in città ai soli mezzi che ne siano dotati. A sentenziarlo è il Consiglio di Stato che ha ribaltato e smentito il pronunciamento del Tar datato 23 novembre 2023 accogliendo il ricorso di Palazzo Marino.

Obbligo in vigore

Il risultato è che, dopo tre mesi di sospensione, torna in vigore l’obbligo di sensori contro l’angolo cieco per i tir che intendano circolare in Area B, un obbligo deciso dalla Giunta comunale in risposta alla serie di incidenti costati la vita ai ciclisti, la maggior parte dei quali accomunata dall’identica dinamica: il conducente del tir che, proprio a causa degli angoli ciechi, non può accorgersi della presenza del ciclista a fianco del suo mezzo e finisce per investirlo.

La decisione del Tar

Questione di commi: su questo si è decisa la battaglia legale che ha visto su versanti opposti le 7 imprese dell’autotrasporto che hanno firmato il ricorso al Tar, sostenute dalle associazioni di categoria Assotir e Sistema Trasporti, e il Comune. Il Tar aveva infatti stabilito che i Comuni non possono imporre l’installazione dei sensori su questo o quel mezzo perché il potere di una simile imposizione è esclusivamente dello Stato. “Il Tribunale – si leggeva nella sentenza del Tar – premette che la disciplina della circolazione stradale corrisponde ad una pluralità di competenze legislative esclusive dello Stato, tra le quali primeggia l’ordine pubblico e la sicurezza, in ragione della finalità di prevenire reati colposi afferenti all’impiego dei veicoli. In tale ottica, il Codice della Strada ha accentrato presso gli organi centrali l’omologazione e l’approvazione sia dei dispositivi di controllo e regolazione del traffico, sia dei dispositivi ulteriori di marcia, che la normativa dello Stato elenca in modo non tassativo, posto che compete al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti imporne di supplementari”.

Il Consiglio di Stato

Ma per il Consiglio di Stato, il tribunale amministrativo regionale si è focalizzato sul comma sbagliato. Nella sentenza, in merito alle due delibere della Giunta comunale, si legge infatti: “Con i suddetti provvedimenti il Comune di Milano ha limitato la circolazione in una zona della città imponendo un divieto di circolazione circoscritto ad alcuni veicoli e ad alcuni giorni della settimana e orari e prevedendo al contempo alcune deroghe a detto divieto. Così facendo – ecco il passaggio decisivo – il Comune di Milano ha esercitato il potere conferito ai Comuni dall’articolo 7 comma 9 del decreto leglislativo 285 del 1992 e non, contrariamente a quanto affermato dal Tar, il potere che trova fonte nell’articolo 7 comma 1” dello stesso decreto. Infatti, mentre al comma 1 “si permette all’ente locale di istituire aree a traffico limitato nei centri abitati per esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”, col comma 9 si consente, invece, agli stessi Comuni “di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato (qual è Area B, ndr) tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”. Il riferimento alla "sicurezza della circolazione" e all’"ordine pubblico" è decisivo in questo contesto.

Arianna Censi

“Sono molto contenta, penso che sia una scelta di buon senso, che aiuterà a migliorare la sicurezza in città e forse rappresenterà un esempio per il resto dell’Italia. Ora torna tutto come prima, ma daremo un tempo per adeguarsi in considerazione di questa sospensione" dichiara Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità. “La decisione del Consiglio di Stato conferma la legittimità del Comune nel prevedere l’installazione di sensori sui mezzi pesanti per la sicurezza di pedoni e ciclisti – sottolinea Silvia Roggiani, segretaria regionale e deputata del Pd –. Una buona notizia per i milanesi, che va a tutela della loro sicurezza. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che lavora per togliere autonomia ai sindaci, prenda atto della sentenza: il Comune ha avuto ragione ad esercitare la sua responsabilità su questo tema". Esulta pure Legambiente Lombardia: "Alla fine Milano la spunta, il Governo non può più ignorare quanto sentenziato dal Consiglio di Stato. I mezzi pesanti che entrano a Milano saranno meno pericolosi, bisogna esportare gli stessi provvedimenti a tutela delle persone anche nelle città che ancora non se ne sono dotate".

Assotir

Di tutt’altro avviso Assotir: “Questa sentenza semina ulteriore incertezza tra gli operatori dei trasporti e apre la strada a regolamentazioni a macchia di leopardo – insorge il segretario generale Claudio Donati – Come abbiamo già sottolineato nel corso dell’audizione di fronte alla Commissione Trasporti della Camera, il rischio adesso è che ogni Comune d’Italia possa adottare iniziative autonome e scoordinate. E questo darebbe vita a una sorta di autarchia amministrativa. È necessario un intervento del Governo per una disciplina omogenea ovunque”.

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