REDAZIONE CRONACA

Coronavirus, il Governo: chiusa la Lombardia e 11 province

Imminenti le misure per contenere i casi di contagio: nuove zone rosse e l’invito a non spostarsi. Chiusi musei, teatri e psicine. Niente matrimoni e funerali

Controlli ai varchi della zona rossa nel Lodigiano

Milano, 7 marzo 2020 - Definite le nuove misure nazionali di contenimento dell'emergenza coronavirus. Nell'articolo 1 della bozza del nuovo decreto del governo, che dovrebbe essere varato questa sera, compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate "zona rossa" sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. 

Si adotta dunque la misura di "evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza". Chi non rispetta i limiti agli spostamenti e le nuove misure può essere punito con l'arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda. Sono le stesse sanzioni già previste per chi violava le prime disposizioni assunte per le zone rosse. Tutte le nuove disposizioni sono valide dall'8 marzo fino al 3 aprile.  Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera: "Bozza pasticciata e confusa".

Scuole chiuse e concorsi sospesi

In queste stesse aree le scuole saranno chiuse fino al 3 aprile. Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Chiusi musei, palestre e piscine 

Il decreto stabilisce inoltre la chiusura nelle aree appena citate di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. Chiusi invece i musei, centri culturali e le stazioni sciistiche. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end.

Impianti sportivi all'aperto e a porte chiuse

Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

​Chiusi cinema e teatri

Sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

Bar, ristoranti e negozi aperti ma solo se in grado di distanziare gli avventori

Bar e ristoranti potranno rimanere aperti ma con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Negozi aperti, ma centri commerciali chiusi nel week-end

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Niente matrimoni e funerali​

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. 

​Sospesi congedi per medici e infermieri

Medici in prima linea: sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. E' vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.